Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7282 del 04/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7282 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) D’AURIZIO MICHELE N. IL 25/10/1975
avverso la sentenza n. 350/2007 CORTE APPELLO di
CAMPOBASSO, del 08/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 04/12/2012

R.G. 17061/2012
Considerato che:
D’Aurizio Michele ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Campobasso del
8/3/2012, confermativa della sentenza del Tribunale di Campobasso del 28/2/2007, con la
quale è stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed C 154,00 di multa per il reato di
cui agli artt. 624, 625 nn. 2 ed 7 cod. pen. , chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606,
mancata concessione delle attenuanti generiche.
Il ricorso è privo della specificità, prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’art 591
lett. c) c.p.p.,; al riguardo questa Corte ha stabilito che «La mancanza nell’atto di
impugnazione dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen. – compreso quello della
specificità dei motivi- rende l’atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di
giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una
pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità» (Sez. 1 n. 5044 del 22/4/1997,
Pace, Rv. 207648). Viceversa nella sentenza, con argomentazioni in fatto prive di vizi logici, si
dà atto delle risultanze istruttorie che hanno condotto all’affermazione di penale responsabilità
dell’imputato in ordine al reato allo stesso ascritto e della mancata concessione delle attenuanti
generiche, per via dei numerosi e specifici precedenti penali già riportati dall’imputato.
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata inammissibile
l’impugnazione; ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in C 1000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 4 dicembre 2012

comma 1, lett. e; si duole dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato e della

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