Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7281 del 28/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 7281 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: VECCHIO MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VECCHIO LEONARDO N. IL 20/07/1967
avverso la sentenza n. 1327/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 09/01/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO

t

elte-lia-sofrolusei3er

Data Udienza: 28/01/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZ1ONE – SEZIONE PRIMA PENALE

*

Udienza del 28 gennaio 2014

Udito, altresì, nella pubblica udienza il Pubblico Ministero, in
persona del dott. Francesco Mauro Iacoviello, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema
di cassazione, il quale ha concluso per l’annullamento, con rinvio, della sentenza impugnata in ordine al diniego della attenuante di cui all’articolo 5 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, in
ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e in ordine alla subordinazione della sospensione condizionale della
esecuzione della pena allo svolgimento di attività non retribuita.
Rileva
1. — Con sentenza deliberata il 9 gennaio 2013 e depositata l’
11 gennaio 2013 la Corte di appello di Palermo ha confermato
la sentenza del giudice della udienza preliminare del Tribunale
di Agrigento, 30 novembre 2011, di condanna alla pena della
reclusione in un anno e della multa in duecento euro a carico di
Leonardo Vecchio, imputato del delitto di detenzione illegale
di arma comune da sparo, commesso in Raffadali in eca prossima al 5 gennaio 2010.
Sulla base di intercettazioni delle conversazioni tra presenti eseguite dal 5 al 15 gennaio 2010, nell’ambito di indagine per
traffico di stupefacenti, all’interno dell’abitacolo della autovettura di Antonio De Juri tra costui e l’imputato, i giudici di merito hanno accertato che il giudicabile aveva preso in consegna,
a fine di custodia, una pistola del De Juri.
Con riferimento ai motivi di gravame e in relazione a quanto
serba rilievo nel presente scrutinio di legittimità (in punto di
accertamento della condotta e, gradatamente, di riconoscimento della diminuente del fatto di lieve entità, di circostanze attenuanti generiche e di dosimetria della pena), la Corte territoriale ha osservato: è da escludere la tesi difensiva che Vecchio
si riferisse a una propria arma; il tenore delle conversazioni intercettate è inequivoco in ordine alla «avvenuta consegna» della

J1,7

2

Ricorso n. 8.310/2013 R.G.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

*

Udienza del 28 gennaio 2014

pistola da parte del De Juri all’appellante; nella conversazione
del 15 gennaio 2005 Vecchio conferma espressamente di detenere in custodia l’arma consegnatagli dal sodale; non deve riconoscersi la attenuante del fatto di lieve entità, ai sensi
dell’articolo 5 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, in quanto
«l’arma detenuta era da sparo e sicuramente pronta per l’uso»;
in
ordine, infine, alla dosimetria della pena, deve essere confermata la sanzione inflitta, essendo «abbastanza contenuta rispetto al
minimo edittale».

2. — Ricorre l’imputato, col ministero del difensore di fiducia,
avvocato Gian Franco Gueli, mediante atto recante dell’8 febbraio 2013, col quale dichiara anche promiscuamente di denunziare, ai sensi dell’articolo 606, comma 1, lettere b) ed e),
cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione della legge
penale o di altre norme di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione all’articolo 5 della legge
2 ottobre 1967, n. 895, (secondo motivo), in relazione
all’articolo 62-bis cod. pen. (terzo motivo) e in relazione
all’articolo 165 cod. pen. (quarto motivo), nonché mancanza,
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (primo, terzo e quarto motivo).
2.1 — Col primo motivo il difensore contesta, variamente argomentando, la interpretazione operata dai giudici di merito, delle conversazioni intercettate e il conseguente accertamento delle condotta delittuosa.
2.1 — Col secondo motivo il ricorrente censura il diniego della
attenuante del fatto di lieve entità, stigmatizzando la incongruenza delle ragioni addotte dalla Corte territoriale.
2.3 — Col terzo motivo il difensore lamenta che il giudice a quo
non ha dato conto della mancata concessione delle circostanze
attenuanti generiche.
2.4 — Col quarto motivo il difensore si duole della omessa considerazione della censura, formulata coll’appello, per la subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della e-

3

Ricorso n. 8.310/2013 R.G.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 8.310/2013 R.G.

*

Udienza del 28 gennaio 2014

3. — Il ricorso appare fondato e meritevole di accoglimento, nei
termini che seguono, in ordine ai dinieghi della attenuante di
cui all’articolo 5 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, (secondo
motivo) e delle attenuanti generiche (terzo motivo) e in ordine
alla subordinazione della sospensione condizionale della esecuzione della pena alla prestazione di attività non retribuita
(quarto motivo).
3.1 — La Corte territoriale è incorsa nella erronea applicazione della legge penale laddove ha motivato il diniego
della speciale attenuante del fatto di lieve entità, prevista
dall’articolo 5 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, proprio in relazione ai delitti concernenti le armi da sparo (comuni o da
guerra) col rilievo — affatto destituito di giuridico pregio — «che
l’arma detenuta era da sparo e sicuramente pronta per l’uso».
3.2 — La Corte territoriale non ha dato conto del diniego delle
circostanze attenuanti generiche, pur avendo rappresentato,
nella rassegna dei motivi di gravame, che l’appellante ne aveva
fatto espressa richiesta.
3.3 — La Corte di merito neppure ha preso in considerazione la
censura proposta dall’appellante, col secondo motivo di gravame (v. atto di appello depositato il 27 febbraio 2012, p. 5), in
ordine alla subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della esecuzione della pena.

4. Il primo motivo di ricorso, circa il supposto vizio della motivazione in punto di accertamento della condotta, è infondato.

La Corte territoriale ha fatto congruo riferimento alle evidenze
delle intercettazioni delle conversazioni tra presenti.
Orbene nella sede del presente scrutinio di legittimità non possono essere prese in considerazione le molteplici censure difensive in ordine al contenuto e al significato delle intercettazioni
e in ordine alla relativa valenza probatoria.

4

secuzione della pena alla prestazione di attività lavorativa non
retribuita.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

*

Udienza del 28 gennaio 2014

Giova ribadire il principio di diritto — affatto consolidato nella
giurisprudenza di questa Corte suprema di cassazione — secondo il quale in tema di intercettazioni «la interpretazione
del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di
merito, e si sottrae alla valutazione del sindacato di
legittimità» (Sez. 6, n. 5501 del 12/12/1995 – dep. 04/06/1996,
Falsone, Rv. 205651; Sez. 5, n. 5487 del 03/12/1997 – dep.
28/01/1998, Viscovo, Rv. 209566; Sez. 4, n. 40172 del
16/06/2004 – dep. 13/10/2004, Kerri, Rv. 229568; Sez. 6, n.
35680 del 10/06/2005 – dep. 04/10/2005, Patti, Rv. 232576; Sez.
4, n. 117 del 28/10/2005 – dep. 05/01/2006, Caruso, Rv. 232626;
Sez. 6, n. 15396 del 11/12/2007 – dep. 11/04/2008, Sitzia e altri,
Rv. 239636; e Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008 – dep. 30/04/2008,
Gionta e altri, Rv. 239724).
Sicché, alla stessa stregua del tenore delle obiezioni difensive,
le difformi — e contrapposte — valutazioni della Corte territoriale si pongono dialetticamente sul piano d’un alternativo apprezzamento di merito (scevro da illogicità e contraddizioni
manifeste), epperò insindacabile nella sede del presente scrutinio di legittimità.

5. — Conseguono alle considerazioni che precedono l’ annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al diniego della attenuante di cui all’articolo 5 della legge 2 ottobre 1967, n.
895, al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla subordinazione della sospensione condizionale della esecuzione
della pena alla prestazione di attività non retribuita; il rinvio
per nuovo giudizio al riguardo ad altra sezione della Corte di
appello di Palermo; e il rigetto del ricorso nel resto.

P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla attenuante
di cui all’articolo 5 della legge 895/1967, alli/ attenuanti generiche e alla subordinazione della sospensione condizionale della
esecuzione della pena alla prestazione di attività non retribui-

5

Ricorso n. 8.310/2013 R.G.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 8.310/2013/w

*

Udienza del 28 gennaio 2014

ta, e rinvia per nuovo giudizio al riguardo ad altra sezione della
Corte di appello di Palermo.

Rigetta, nel resto, il ricorso.

Così deciso, il 28 gennaio 2014.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA