Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7281 del 25/11/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 7281 Anno 2016
Presidente: NAPPI ANIELLO
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
1. Minciguerra Vincenzo, nato a Napoli il 23/08/1952
quale parte offesa nel procedimento nei confronti di
2. Ferri Assunta, nato a Napoli il 13/05/1993

avverso il decreto del 24/10/2014 del Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Napoli

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Maria Giuseppina Fodaroni, che ha concluso per l’annullamento con
rinvio del provvedimento impugnato;

1

Data Udienza: 25/11/2015

RITENUTO IN FATTO

Con il provvedimento impugnato, dichiarata inammissibile l’opposizione
proposta dalla persona offesa Vincenzo Minciguerra, veniva disposta
l’archiviazione del procedimento nei confronti di Assunta Ferri per il reato di cui
all’art. 582 cod. pen., denunciato come commesso in danno del Minciguerra il
22/12/2013.
La parte offesa ricorrente deduce violazione di legge nell’assunzione del

proposta dal Minciguerra sarebbe stata ritenuta in base ad una non consentita
valutazione di merito sulla presumibile inattendibilità della teste Ramirez Gomez
e ad un’apodittica affermazione di irrilevanza degli altri testimoni indicati
dall’opponente; analoghe valutazioni di merito sarebbero state poste a
fondamento del giudizio di infondatezza della notizia di reato, peraltro motivato
unicamente con riferimento alle dichiarazioni del teste Di Martino.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.
E’ assorbente il motivo concernente il giudizio sull’ammissibilità
dell’opposizione proposta dalla persona offesa. Tale giudizio si estende
sicuramente alla pertinenza degli atti investigativi indicati nell’opposizione, da
intendersi come concreta incidenza sul contesto probatorio emergente dalle
indagini preliminari; ma non può tuttavia investire la capacità dimostrativa degli
atti ed il prevedibile esito delle investigazioni, trasmodando in una valutazione di
merito che non trova luogo rispetto ad un’opposizione finalizzata esclusivamente
a sostituire l’adozione di un provvedimento in assenza di contraddittorio con la
celebrazione del rito camerale (Sez. 5, n.8890 del 15/12/2014, Bazzoli, Rv.
263419; Sez. 5, n. 6442 del 25/11/2014, Galasso, Rv. 263194; Sez. 2, n. 43113
del 19/09/2013, Iacovone, Rv. 257236; Sez. 6, n. 12833 del 26/02/2013, Adolfi,
Rv. 256060; Sez. 4, n. 12980 del 17/01/2013, ignoti, Rv. 255500).
Siffatte non consentite valutazioni di merito erano per l’appunto quelle in cui
si articolava nella specie la valutazione di inammissibilità dell’opposizione della
persona offesa. Tale era all’evidenza quella posta a fondamento della ritenuta
inattendibilità della teste Ramirez Gomez in quanto convivente della persona
offesa; ma analogo vizio connota altresì il giudizio di irrilevanza dei altri testi
indicati dall’opponente per non aver gli stessi assistito direttamente ai fatti, che
si traduceva in una preventiva asserzione di inidoneità probatoria di possibili
2

provvedimento in assenza del contraddittorio; l’inammissibilità dell’opposizione

informazioni fornite dai testi su elementi indirettamente significativi per la
ricostruzione della vicenda.
Il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato con rinvio al
Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli per un nuovo esame
nella corretta prospettiva di giudizio sopra indicata.

Annulla il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Napoli, ufficio del Giudice
delle indagini preliminari, per nuovo esame.
Così deciso il 25/11/2015

P. Q. M.

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