Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7281 del 04/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7281 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) MARGINEAN MARIORA N. IL 03/07/1968
avverso la sentenza n. 140/2012 TRIBUNALE di VELLETRI, del
20/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 04/12/2012

R)e),

R.G. 17011/2012
Considerato che:
Marginean Mariora ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Velletri del
20/2/2012, con la quale, sull’accordo delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p., è
stata applicata la pena di anni due di reclusione ed C 1000,00 di multa per il
reato di cui agli artt. 624 bis, 625 n. 4, 61 n. 11 cod. pen., chiedendone
l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; deduce la
carenza e l’illogicità della motivazione in relazione all’art. 129 cod. proc. pen.
essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione,
se dal testo di essa appaia evidente la sussistenza delle cause di non punibilità di
cui all’art. 129 cod. proc. pen. » (Sez. 4 n. 30867 del 17/6/2011, Halluli, Rv.
250902); nel caso di specie, dalla lettura della sentenza impugnata, non si
ravvisa alcuna causa di proscioglimento o di non punibilità rilevante ai sensi
dell’art. 129 cod. proc. pen., essendo, peraltro, l’imputata stata tratta in arresto
in flagranza del reato contestato.
Uniformandosi all’orientamento, espresso dalla citata massima, che il
Collegio condivide, va dichiarata inammissibile l’impugnazione.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore
della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 1500,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1500,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Roma, 4 dicembre 2012
Il C

‘ liere estensore

Deve al riguardo rilevarsi che: «la sentenza di patteggiamento può

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