Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7280 del 11/11/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 7280 Anno 2016
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto dal
Italfondiario s.p.a.

avverso il decreto del 19/11/2014 del Tribunale di Napoli

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Piero Gaeta, che ha concluso per l’annullamento con rinvio del
provvedimento impugnato;

RITENUTO IN FATTO

Con il provvedimento impugnato veniva rigettata l’istanza proposta dalla
Italfondiario s.p.a., avente ad oggetto l’ammissione della stessa al pagamento di
un credito dell’importo di € 104.543,36, garantito da ipoteca su un immobile

1

Data Udienza: 11/11/2015

intestato a Giulia Strino, sottoposto il 03/01/2005 a sequestro e
successivamente a confisca in quanto ritenuto provento di illecite attività di
contrabbando, ricettazione e traffico di stupefacenti svolte da Angelo Strino,
padre dell’intestataria.
La terza ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale;
difetterebbe la motivazione sulla mancanza del requisito dell’anteriorità del titolo
del diritto di credito al sequestro, peraltro dimostrata con la produzione del
contratto di mutuo, garantito da ipoteca trascritta il 19/11/1998, concesso a

contraddittoria argomentazione del provvedimento impugnato con la quale
dapprima si sosteneva che la sussistenza del presupposto dovesse essere
verificata con riguardo alla posizione della Unicredito, e poi si faceva riferimento
alla conoscenza in capo alla Italfondiario, al momento della successiva
acquisizione pro soluto del credito, dell’esistenza del sequestro e della confisca;
la motivazione sarebbe altresì carente, con riguardo all’ulteriore requisito
dell’assenza di strumentalità e della buona fede nella formazione del credito, sia
nella verifica dello stesso nei confronti dell’originaria creditrice, ed in particolare
nella desunzione della mancanza di redditi della Strino dalla mera condizione di
casalinga della stessa omettendo di valutarne la titolarità dell’immobile sul quale
veniva costituita la garanzia, che nell’attribuzione alla Italfondiario di oneri
ulteriori rispetto alla produzione del contratto di mutuo e della relativa nota di
trascrizione, tenuto conto del carattere risalente della relativa pratica e
dell’acquisizione in blocco, da parte dell’istituto, di un numero elevatissimo di
posizioni creditorie; l’ulteriore richiamo del provvedimento all’omesso
rilevamento di anomalie della situazione da parte di funzionari dell’istituto di
credito sarebbe generico e comunque viziato dall’illegittima individuazione della
strumentalità del credito all’attività illecita nella mera violazione di regole di
diligenza in quella che si presentava come una normale operazione di mutuo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.
Decisiva ed assorbente è la censura di contraddittorietà del provvedimento
impugnato con riguardo all’individuazione del soggetto al quale dovesse essere
nella specie riferito il giudizio sulla sussistenza dei requisiti per l’ammissione al
pagamento del credito. La motivazione del provvedimento è in effetti priva di
chiarezza sul punto. Nella stessa si rinviene, per il vero, un’iniziale affermazione
per la quale l’esame dei requisiti di cui sopra doveva essere condotta con

Giulia Strino dall’originaria creditrice Unicredito Italiano s.p.a., nella

riguardo all’originaria costituzione del rapporto di mutuo fra la Unicredito e la
Strino; ma successivi riferimenti alla conoscenza del sequestro, al momento
dell’acquisizione del credito da parte della Italfondiario, sono distonici rispetto a
tale premessa, e non consentono in conclusione di stabilire se i giudici di merito
abbiano ritenuto sufficiente verificare la congruità del procedimento di
erogazione del mutuo o se sia stata altresì valutata la buona fede della
Italfondiario al momento dell’acquisizione del credito.
Questa ambiguità si traduce in una carenza motivazionale sui presupposti

conto per un verso dei principi affermati da questa Corte in tema di necessità
che le condizioni per tale ammissione si realizzino anche in capo al cessionario
del credito (Sez. 2, n. 10770 del 29/01/2015 Island Refinancing S.r.1, Rv.
263297; Sez. 6, n. 2334 del 15/10/2014, dep. 19/01/2015, Italfondiario S.p.a.,
Rv. 263281) e per altro del particolare rigore che contraddistingue
l’accertamento nei confronti dell’originario creditore, la cui buona fede è esclusa
anche in caso di negligenza nel trascurare l’osservanza di obblighi di
informazione previsti dalla legge o da norme di comune prudenza ai fini della
verifica dell’eventuale strumentalità del credito ad attività illecite (Sez. 6, n.
32524 del 16/06/2015, Banca Ragusa, Rv. 264374; Sez. 5, n. 6449 del
16/01/2015, Banca Monte Paschi Siena S.p.a., Rv. 262735).
Il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato con rinvio alla
Sezione per le misure di prevenzione del Tribunale di Napoli per nuovo esame
sull’indicata lacuna motivazionale.

P. Q. M.

Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli.
Così deciso il 11/11/2015

giuridici per l’ammissione al pagamento del credito. Ciò soprattutto ove si tenga

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