Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7280 del 04/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7280 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) ROSSONI MARIO N. IL 20/01/1951
avverso la sentenza n. 1182/2005 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 28/10/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 04/12/2012

R.G. 16994/2012
Considerato che:
Rossoni Mario ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello dell’Aquila
del 28/10/2010, confermativa della sentenza del Tribunale di Pescara del
15/6/2004 con la quale è stato condannato alla pena di anni uno e mesi quattro
di reclusione ed C 600,00 di multa per il reato di cui all’art. 648 cod. pen. 2)
previa concessione dell’attenuante di cui all’alt 62 n. 4 cod. pen., chiedendone
l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.;
di cui all’art. 648 cpv. cod. pen. ed alla mancata concessione delle attenuanti
generiche.
Il ricorso è inammissibile, perché fondato su motivi manifestamente
infondati. Difatti vengono riproposte le stesse ragioni già discusse e ritenute
infondate dal giudice del gravame; i motivi pertanto vanno considerati non
specifici, non solo per la loro indeterminatezza, ma anche per la mancanza di
correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste
a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni
del giudice censurato senza cadere nel vizio di specificità, conducente, ai sensi
dell’art.591, co.1 lett.c) c.p.p., nell’inammissibilità (Sez. IV n.5191 del
29/3/2000, Barone, Rv.216473; Sez. H n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv.
240109). Le motivazioni svolte dal giudice d’appello non risultano, poi, viziate da
illogicità manifesta e forniscono esaustiva motivazione in ordine al diniego
dell’attenuante di cui al secondo comma dell’art.648 cod. pen., facendosi
correttamente riferimento al principio costantemente affermato dalla
giurisprudenza di questa Corte che, in tema di ricettazione di moduli di assegni
in bianco, a causa dell’intrinseca pericolosità della condotta e della potenzialità
del danno grave derivante dalla loro circolazione, deve essere esclusa l’ipotesi
lieve di cui all’art. 648 cpv. cod. pen. (sez. 2 n. 14 del 9/10/1992, Rv. 192644).
Quanto alla concessione delle attenuanti generiche si è fatto riferimento ai
precedenti penali specifici già riportati dall’imputato. E sul punto, conformemente
all’orientamento espresso più volte da questa Corte, deve rilevarsi che la
sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell’art. 62-bis cod. pen. è
oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione
fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la
stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere
sindacata in Cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento
per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato
(Sez. VI n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419; sez. II n. 3609 del
18/1/2011, Sermone, Rv. 249163). Ed ancora, nel motivare il diniego della

deduce la violazione di legge con riguardo al mancato riconoscimento dell’ipotesi

concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in
considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o
rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti
decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale
valutazione (Sez.VI n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).
Uniformandosi a tali orientamenti che il Collegio condivide, va dichiarata
Inammissibile l’impugnazione; ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al
considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente
In C 1000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Roma, 4 dicembre 2012
Il C

‘gliere estensore

versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,

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