Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7279 del 11/11/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 7279 Anno 2016
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi
nel procedimento nei confronti di
Capobianco Giancarlo, nato a Francavilla Fontana il 31/05/1963

avverso il decreto del 05/03/2015 del Tribunale di Brindisi

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Piero Gaeta, che ha concluso per la riqualificazione del ricorso in appello
e la trasmissione degli atti alla Corte d’Appello di Lecce;

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Data Udienza: 11/11/2015

RITENUTO IN FATTO

Con il provvedimento impugnato, in accoglimento della proposta del
Procuratore distrettuale di Lecce, venivano applicate nei confronti di Giancarlo
Capobianco, in quanto indiziato di appartenenza all’associazione di tipo mafioso
denominata Sacra Corona Unita, la misura di prevenzione personale della
sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni cinque e la
misura di prevenzione patrimoniale della confisca di terreni, abitazioni ed
autovetture. Era di contro dichiarata inammissibile, in quanto ritenuta assorbita
in quella del Procuratore distrettuale, la proposta di applicazione di misure
analoghe, con estensione della misura patrimoniale ad altro immobile e a quote
sociali, proposta dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi
nei confronti del Capobianco in quanto soggetto dedito a traffici delittuosi e
traente sostentamento dagli stessi.
Il Procuratore della Repubblica ricorrente deduce violazione di legge, sulla
declaratoria di inammissibilità della propria richiesta, nell’omessa considerazione
della residuale e concorrente competenza del Procuratore della Repubblica
circondariale per i soggetti nei cui confronti sia ravvisabile anche una pericolosità
generica, oltre a quella qualificata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

L’impugnazione in esame deve essere qualificata come appello, seguendone
la trasmissione degli atti alla Corte d’Appello di Lecce.
Non sfugge a questa Corte che la proponibilità dell’appello, avverso il
provvedimento reiettivo della richiesta di applicazione della misura di
prevenzione della confisca, sia stata esclusa in talune pronunce di legittimità,
con la conseguente affermazione della esclusiva impugnabilità del provvedimento
con ricorso per cassazione (Sez. 6, n. 26842 del 03/06/2015, Zhang, Rv.
263948; Sez. 6, n. 46478 del 17/10/2013, Fotia, Rv. 257748). Va tuttavia
considerato come non sia invece in discussione l’appellabilità del provvedimento
viceversa applicativo della misura in esame (Sez. 1, n. 6618 del 28/01/2010,
Exposito, Rv. 246574). Ed allora non è dato cogliere alcuna ragionevole
spiegazione per la quale il gravame di merito, consentito per il provvedimento
applicativo, debba essere escluso per quello reiettivo (Sez. 5, n. 494 del
01/10/2014, dep. 2015, Grasso, Rv. 262213). Né indicazioni in senso contrario
possono essere tratte, come affermato nella prima delle pronunce citate, dal
rinvio dell’art. 7, comma nono, d.lgs. 06 settembre 2011, n. 159 all’art. 666 cod.
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proc. pen., che al sesto comma prevede la sola ricorribilità per cassazione del
provvedimento del giudice di merito. L’applicazione di detta norma è infatti
prevista dalla disposizione di rinvio in quanto la stessa sia compatibile con la
situazione concreta; compatibilità nella specie esclusa dalla irragionevole
disparità di disciplina che, per quanto detto, si verrebbe a creare con la
previsione dell’esclusiva ricorribilità per cassazione per i soli provvedimenti
reiettivi in materia.
Anche a voler prescindere da tali argomenti, rimane comunque decisiva

risultano nella specie proposti atti di appello, oltre che dallo stesso Procuratore
della Repubblica, anche dal Panebianco; il che, ai sensi dell’art. 580 cod. proc.
pen., comporta la conversione in appello del ricorso in esame.

P. Q. M.

Qualificata l’impugnazione come appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte
d’Appello di Lecce per il relativo giudizio.
Così deciso il 11/11/2015

l’ulteriore considerazione per la quale, avverso il provvedimento impugnato,

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