Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7279 del 04/12/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7279 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CALAMIA NARDINO N. IL 15/12/1968
2) PARISI LORENZA N. IL 05/09/1944
avverso la sentenza n. 78/2009 GIUDICE DI PACE di
CASTELVETRANO, del 18/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;
Data Udienza: 04/12/2012
R.G. 16977/2012
Considerato che:
Parisi Lorenza ricorre avverso la sentenza del Giudice di Pace di
Castelvetrano del 18/1/2012 con la quale è stata condannata alla pena della
multa di e 500,00 per il reato di cui agli artt. 110, 633 cod. pen. , chiedendone
l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.;
deduce la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nonché
l’erronea interpretazione della legge penale in relazione all’art. 633 cod. pen.
Castelvetrano del 18/1/2012 con la quale è stata condannata alla pena della
multa di e 500,00 per il reato di cui agli artt. 110, 633 cod. pen. , chiedendone
l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.;
deduce la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nonché
l’erronea interpretazione della legge penale in relazione all’art. 633 cod. pen.
Nei ricorsi viene prospettata una valutazione delle prove diversa e più
favorevole al ricorrente rispetto a quella accolta nella sentenza del giudice di
pace. In sostanza si ripropongono questioni di mero fatto che implicano una
valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione
esaustiva, immune da vizi logici; viceversa dalla lettura della sentenza
impugnata non emergono, nella valutazione delle prove, evidenti illogicità,
risultando, invece, l’esistenza di un logico apparato argomentativo sulla base del
quale si è pervenuti all’affermazione della responsabilità degli imputati in ordine
al fatto ascrittole; in tal senso si è fatto riferimento a puntuali risultanze
probatorie in base alle quali era emerso che gli imputati avevano occupato
l’immobile in questione. Tutto ciò preclude qualsiasi ulteriore esame da parte
della Corte di legittimità (Sez. U n. 12 del 31/5/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez..
U. n. 47289 del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074).
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata
inammissibile delle impugnazioni; ne consegue, per il disposto dell’art. 616
c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente
in C 1000,00 per ciascuno.
P.Q.M.
dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1000,00 ciascuno in favore della Cassa delle
ammende.
Calamia Nardino ricorre avverso la sentenza del Giudice di Pace di
Roma, 4 dicembre 2012