Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7278 del 11/11/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 7278 Anno 2016
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Piroli Mirash, nato in Albania il 14/08/1974

avverso l’ordinanza del 18/12/2014 della Corte d’Appello di Bologna

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Mario Fraticelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

Con il provvedimento impugnato veniva rigettata l’istanza di restituzione nel
termine per l’impugnazione della sentenza del Tribunale di Forlì del 26/10/2011,
pronunciata in contumacia nei confronti di Mirash Piroli.

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Data Udienza: 11/11/2015

Il condannato ricorrente deduce violazione di legge; la circostanza per la
quale il Piroli, in sede di notifica del decreto di citazione a giudizio e dell’estratto
contumaciale della sentenza di condanna, risultava sconosciuto al domicilio eletto
in Milano presso Ilir Bardhoku, sarebbe stata erroneamente ritenuta indicativa
della volontà del Piroli di non essere informato del procedimento e di non
partecipare allo stesso, non essendo viceversa la stessa dimostrativa di
conoscenza del procedimento e di volontà di non partecipare allo stesso,
presupposti per il diniego della restituzione in termini secondo la normativa

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Non vi è dubbio che l’elezione di un domicilio manifestamente idoneo, quale
quello ritenuto dalla Corte territoriale nell’indicazione di un luogo nel quale
l’imputato risultava sconosciuto, possa astrattamente integrare un
comportamento fraudolento con la quale il predetto si pone volontariamente
nella condizione di non avere conoscenza del procedimento, come tale ostativo
alla restituzione nel termine (Sez. 1, n. 15543 del 11/04/2006, Joudar, Rv.
233879; Sez. 2, n. 9105 del 21/02/2006, Dioum, Rv. 233514; Sez. 5, n. 19363
del 13/04/2005, Braidic, Rv. 231698). Tanto presuppone, tuttavia, che sia
provata la conoscenza effettiva del procedimento, da parte dell’imputato, al
momento della dichiarazione elettiva del domicilio. Orbene, questo essenziale
requisito non trova, nella situazione di fatto esposta nel provvedimento
impugnato, alcun elemento che ne dimostri la sussistenza; tali non essendo i
comportamenti pregressi dell’imputato citati dai giudici di merito, quali
l’esposizione in più occasioni di false generalità e la contraffazione di una patente
di guida, che denotano al più consapevolezza della generica condizione di illiceità
nella quale il Piroli si trovava, ma non la conoscibilità dello specifico
procedimento al quale l’istanza di restituzione nel termine si riferiva.
Non sussistendo pertanto i presupposti che legittimano il diniego della
rimessione nel termine per proporre appello avverso la sentenza in premessa,
tale rimessione deve essere disposta, annullandosi senza rinvio il provvedimento
impugnato con trasmissione degli atti al Tribunale di Forlì.

vigente all’epoca dei fatti.

P. Q. M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e rimette il ricorrente nel termine per
impugnare la sentenza del Tribunale di Forlì del 26/10/2011. Dispone la
trasmissione degli atti al detto Tribunale.

Così deciso il 11/11/2015

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