Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7278 del 04/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7278 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) ELIAN ANDREA N. IL 25/03/1980
avverso la sentenza n. 221/2010 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
1~84140— 223.
c2D40
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 04/12/2012

.e

R.G. 16973/2012
Considerato che:
Elian Andrea ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello dell’Aquila
del 28/10/2010, confermativa della sentenza del Tribunale di Pescare del
17/6/2008 con la quale è stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione
ed C 300,00 di multa per il reato di cui all’art. 648 cod. peri., chiedendone
l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e) cod proc. pen.; deduce la
carenza di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per essere manifestamente
infondato il motivo proposto. Difetti con riferimento alla mancata concessione
delle attenuanti generiche si è fatto riferimento alla pessima personalità
dell’imputato quale risultante ai precedenti penali già riportati. E sul punto,
conformemente all’orientamento espresso più volte da questa Corte, deve
rilevarsi che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell’art. 62bis cod pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice
con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione,
di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può
essere sindacata in Cessazione neppure quando difetti di uno specifico
apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse
dell’imputato (Sez. VI n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419; sez. H n.
3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163). Ed ancora, nel motivare il diniego
della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice
prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle
parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli
ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri
da tale valutazione (Sez.VI n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Ed
ugualmente, con valutazione di fatto, incensurabile in Cessazione, è stata
esclusa la ricorrenza del danno patrimoniale di speciale tenuità, rilevandosi che si
trattava della ricettazione di un ciclomotore.
Uniformandosi a tali orientamenti che il Collegio condivide, va dichiarata
inammissibile l’impugnazione; ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente
in C 1000,00.
P.Q.M.

generiche e dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle
ammende.

Roma, 4 dicembre 2012

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