Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7276 del 04/12/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 7276 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GENTILE DOMENICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) CARA ROBERTO N. IL 08/07/1966
avverso la sentenza n. 8552/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del
17/06/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;

Data Udienza: 04/12/2012

CONSIDERATO IN FATTO
CARA ROBERTO
propone ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe :
MOTIVI ex art. 606 , l ° co , lett. b) e) c.p.p.
1)-omessa motivazione nella parte in cui ha ritenuto la penale responsabilità per il
delitto di furto consumato senza tenere conto dei rilievi sollevati nei motivi di appello
e facendo ricorso al mero richiamo della sentenza di primo grado. con evidente
travisamento della prova riguardo alle modalità del fatto ;
CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorrente lamenta l’insufficiente risposta motivazionale della Corte territoriale ai
motivi di appello.
In realtà la Corte di appello ha richiamato l’articolata e puntuale motivazione della
sentenza di primo grado, sicché appare del tutto legittima la motivazione stesa al
riguardo, con la decisiva argomentazione che la prova del reato a carico dell’imputato
inviene dalle deposizioni del teste Massetti che ha descritto i compiti degli addetti al
magazzino e del teste Foglia che ha constatato che il camion condotto da Androsciani
era giunto in sede con n. 14 bancali mentre ne era uscito recando un numero maggiore
di bancali caricati proprio dall’imputato;
-quanto alla consumazione del reato la Corte di appello osserva che il controllo era
avvenuto all’esterno dell’ingresso dell’azienda, sicchè il reato doveva ritenersi
consumato in conformità alla costante giurisprudenza di legittimità.
Cassazione penale, sez. V, 30/03/2012, n. 30283
La motivazione indicata risulta congrua ed immune da illogicità evidenti, sicchè non è
censurabile in questa sede ove in tema di sindacato del vizio della motivazione, il
giudice di legittimità non è chiamato a sovrapporre la propria valutazione a quella
compiuta dai giudici di merito in ordine alla affidabilità delle fonti di prova, essendo
piuttosto suo compito stabilire — nell’ambito di un controllo da condurre direttamente
sul testo del provvedimento impugnato — se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli
elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, in modo
da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a
preferenza di altre. Cassazione penale, sez. IV, 29 gennaio 2007, n. 12255
I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell’art. 606 lette) c.p.p. sicché
sono da ritenersi inammissibili, con condanna, ex art. 616 c.p.p. al pagamento delle
spese del procedimento, nonché –ravvisandosi profili di colpa – anche al pagamento
a favore della Cassa delle Ammende, della somma di €.1000,00 , cosi equitativamente
fissata in ragione dei motivi dedotti.
Segue la condanna al rimborso delle spese sostenute in questo grado dalla Parte civile
costituita, liquidate come da dispositiv

del Sostituto
Letti il ricorso ed i motivi proposti.

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle Ammende , nonché alla
rifusione in favore della parte civile “S S C Società Sviluppo Commerciale srl” delle
spese del grado che liquida in complessivi C 1.500 oltre IVA e CPA.

Così deliberato in camera di consiglio, il 04.12.2012

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA