Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7274 del 04/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7274 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) LOSETTO ROBERTO N. IL 06/03/1985
2) UDOROVIC EROS N. IL 23/07/1974
avverso la sentenza n. 1304/2011 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
07/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 04/12/2012

R.G. 16053/2012
Considerato che:
Losetto Roberto e Udorovic Eros ricorrono avverso la sentenza della Corte
di Appello di Brescia del 7/10/2011 confermativa della sentenza del Tribunale di
Crema del 5/7/2010 con la quale sono stati condannati alla pena di mesi sei di
arresto per il reato di cui all’art. 707 cod. pen., chiedendone l’annullamento ai
sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen.; deducono la mancanza di
motivazione in ordine alla sussistenza del reato contestato.
favorevole ai ricorrenti rispetto a quella accolta nella sentenza di primo grado e
confermata dalla sentenza di appello. In sostanza si ripropongono questioni di
mero fatto che implicano una valutazione di merito preclusa in sede di
legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune da

vizi logici;

viceversa dalla lettura della sentenza della Corte territoriale non emergono, nella
valutazione delle prove, evidenti illogicità, risultando, invece, l’esistenza di un
logico apparato argomentativo sulla base del quale si è pervenuti alla conferma
della sentenza di primo grado con riferimento alla responsabilità degli imputati in
ordine al fatto loro ascritto; vengono infatti indicate, in modo esaustivo, le
argomentazioni sulla base delle quali il fatto è stato considerato idoneo ad
Integrare la contravvenzione contestata, non essendo emerso alcuna prova
idonea a giustificare il possesso da parte degli imputati della strumentazione in
sequestro. Tutto ciò preclude qualsiasi ulteriore esame da parte della Corte di
legittimità (Sez. U n. 12 del 31/5/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez.. U. n. 47289
del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074).
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata
inammissibile l’impugnazione; ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la
condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente
in C 1000,00 ciascuno.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1000,00 ciascuno in favore della Cassa delle
ammende.
Roma, 4 dicembre 2012

cANc’L:L

Nel ricorso viene prospettata una valutazione delle prove diversa e più

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