Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7273 del 04/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7273 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) FURITANO GIUSEPPE N. IL 08/10/1968
avverso la sentenza n. 519/2010 CORTE APPELLO di PALERMO, del
14/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 04/12/2012

R.G. 15964/2012
Considerato che:
Furitano Giuseppe ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di
Palermo del 14/12/2011 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di
Palermo del 20/2/2009, ritenute le attenuanti generiche equivalenti alla
contestata recidiva, rideterminava la pena in anni due di reclusione ed C 600,00
di multa per il reato di ricettazione, chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art.
illogicità della motivazione nonché la violazione di legge con riferimento alla
ritenuta insussistenza dell’ipotesi attenuata di cui all’art. 648 cpv. cod. pen.
nonché la mancata pronuncia di declaratoria di estinzione del reato per
prescrizione
Il ricorso è inammissibile, perché fondato su motivi manifestamente
infondati. Difatti vengono riproposte le stesse ragioni già discusse e ritenute
infondate dal giudice del gravame; i motivi pertanto vanno considerati non
specifici, non solo per la loro indeterminatezza, ma anche per la mancanza di
correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste
a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni
del giudice censurato senza cadere nel vizio di specificità, conducente, ai sensi
dell’art.591, co.1 lett.c) c.p.p., nell’inammissibilità (Sez. IV n.5191 del
29/3/2000, Barone, Rv.216473; Sez. H n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv.
240109). Le motivazioni svolte dal giudice d’appello non risultano, poi, viziate da
illogicità manifesta e forniscono esaustiva motivazione in ordine al diniego
dell’attenuante di cui al secondo comma dell’art.648 cod. pen., facendosi
correttamente riferimento ad una valutazione complessiva del fatto reato
effettuata attraverso un contestuale apprezzamento di tutti quegli elementi che
rientrano nella fattispecie delittuosa, quali il valore non modico dell’assegno
ricettato e la personalità dell’imputato già gravato da precedenti penali specifici.
Quanto all’eccepita estinzione del reato per prescrizione, che si assume matura
già all’epoca del giudizio di appello, la Corte territoriale dà atto, in modo
coerente con le disposizioni in vigore da applicare al caso di specie, di come il
termine non era affatto decorso. L’inammissibilità del ricorso per cassazione, che
non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, preclude la
possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata
successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (Sez. U. n. 32 del
22/11/2000, Rv. 217266; sez. 4 n. 18641 del 20/1/2004, Rv. 228349).
La pronuncia di inammissibilità del ricorso comporta, per il disposto
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese

606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.; deduce la mancanza manifesta

processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una
somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in C 1000,00.
P.Q.M.

dichiara inammissibili iiricorstie condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 4 dicembre 2012

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