Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7272 del 04/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7272 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) FERLITO SEBASTIANO N. IL 29/10/1972
avverso la sentenza n. 1049/2007 CORTE APPELLO di CATANIA, del
12/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 04/12/2012

R.G. 15949/2012
Considerato che:
Ferlito Sebastiano ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania del
12/12/2011, che, in riforma della sentenza del Tribunale di Catania del 7/2/2007, riduceva la
pena inflitta a mesi cinque e giorni venticinque di reclusione ed C 775,00 di multa per i reati di
cui agli artt. c) e d), previa dichiarazione di estinzione per prescrizione dei reati di cui ai capi a)
violazione dell’art. 129 cod. proc. pen. in relazione al mancato proscioglimento dell’imputato.
Il ricorso è privo della specificità, prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’art 591
lett. c) c.p.p.,; al riguardo questa Corte ha stabilito che «La mancanza nell’atto di
impugnazione dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen. – compreso quello della
specificità dei motivi- rende l’atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di
giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una
pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità» (Sez. 1 n. 5044 del 22/4/1997,
Pace, Rv. 207648).
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata inammissibile
l’impugnazione; ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in C 1000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 4 dicembre 2012

e b), chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e); deduce la

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