Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7271 del 04/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7271 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) SCAFARIA DEMETRIO LUCIANO N. IL 09/05/1980
avverso la sentenza n. 2736/2006 CORTE APPELLO di CATANIA, del
20/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 04/12/2012

R.G. 15907/2012
Considerato che:
Scafaria Demetrio Luciano ricorre avverso la sentenza della Corte di
Appello di Catania del 20/1/2012,che, in riforma della sentenza emessa dal
Tribunale di Catania del 21/6/2006, rideterminava la pena inflittagli, per i reati di
cui ai capi a) e b), previa dichiarazione di estinzione del reato di cui al capo c)
per prescrizione, in mesi tre di reclusione ed C 400,00 di multa, chiedendone
l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen.; deduce la
all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato in ordine al reato di cui al
capo a) nonché in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi di cui al capo
b).
Nel ricorso viene prospettata una valutazione delle prove diversa e più
favorevole al ricorrente rispetto a quella accolta nella sentenza di primo grado e
confermata dalla sentenza di appello, che si è limitata a ridurre la pena. In
sostanza si ripropongono questioni di mero fatto che implicano una valutazione
di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva,
Immune da vizi logici; viceversa dalla lettura della sentenza della Corte
territoriale non emergono, nella valutazione delle prove, evidenti illogicità,
risultando, invece, l’esistenza di un logico apparato argomentativo sulla base del
quale si è pervenuti alla conferma della sentenza di primo grado con riferimento
alla responsabilità dell’imputato in ordine ai fatto ascrittigli; in tal senso si è fatto
riferimento a puntuali risultanze probatorie in base alle quali emergeva che
l’imputato aveva la disponibilità dell’autovettura rubata e che aveva danneggiato
un tratto del guard-rail. Tutto ciò preclude qualsiasi ulteriore esame da parte
della Corte di legittimità ((Sez. U n. 12 del 31/5/2000, )akani, Rv. 216260; Sez..
U. n. 47289 del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074).
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata
inammissibile l’impugnazione; ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente
in C 1000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Roma, 4 dicembre 2012

contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo

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