Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7270 del 05/03/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 7270 Anno 2014
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: TARDIO ANGELA

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:
CALLIKU FLORIAN, nato il 23/11/1984
CALLIKU NEDIAN, nato il 23/11/1984
avverso la sentenza n. 1228/2011 CORTE APPELLO di VENEZIA del
20/12/2011;

visti gli atti, la sentenza e i ricorsi;
udita in pubblica udienza del 05/03/2013 la relazione fatta dal
Consigliere dott. Angela Tardio;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Gabriele Mazzotta,
che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
udito per la parte civile l ‘avv. Vincenzo Di Stasi, che ha chiesto la
conferma della sentenza con condanna dei ricorrenti alle spese di
costituzione e patrocinio di parte civile, come da notula;
preso atto che nessuno è comparso per i ricorrenti.

Data Udienza: 05/03/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 2 novembre 2010 il G.u.p. del Tribunale di Venezia,
all’esito del giudizio abbreviato, ha dichiarato Florian Calliku e Nedian Calliku
colpevoli:
– del reato di tentato omicidio volontario (artt. 110, 56, 575 cod. pen.),

autore materiale dell’azione tipica e Florian Calliku fratello gemello, quale
concorrente morale e materiale siccome istigatore e soggetto che aveva avuto la
materiale disponibilità dei coltelli poi utilizzati nell’aggressione, posto in essere
atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di Francesco
Goldmann, che era accorso in aiuto dell’amico Niccolò Vedovato, aggredito da
Florian Calliku, sferrandogli due coltellate, la seconda delle quali mentre era in
fuga, e cagionandogli lesioni gravi (ferita penetrante e da taglio in regione
addominale con grave perdita ematica ed eviscerazione con importante
emiperitoneo e ferita al dorso della mano sinistra), che ne avevano comportato il
ricovero con prognosi riservata e pericolo di vita;
– del reato di lesioni personali volontarie (artt. 110, 582, 585, commi 1 e 2,
577 n. 4 cod. pen.), consistite in una ferita lacero-contusa al mento, giudicate
guaribili e guarite in un periodo di tempo inferiore a venti giorni, cagionate a
Niccolò Vedovato, agendo in concorso tra loro e per futili motivi, Florian Calliku,
aggredendolo con violenza, dopo averlo minacciato e a fronte della sua richiesta
di chiarimenti, e Nedian Calliku, dopo essere stato chiamato dal fratello e avere
ferito gravemente Goldmann, sferrandogli, mentre era a terra, ulteriore violento
calcio al volto.
Il G.u.p., riconosciute a entrambi gli imputati le attenuanti generiche con
giudizio di prevalenza sulle aggravanti, ritenuta la continuazione tra i detti reati e
applicata la riduzione per il rito, ha condannato Nedian Calliku alla pena di anni
nove di reclusione e Florian Calliku alla pena di anni sette di reclusione.
Con la stessa sentenza il G.u.p. ha disposto nei confronti degli imputati
l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e l’interdizione legale per la durata della
pena e li ha condannati in solido al risarcimento dei danni in favore della persona
offesa Francesco Goldmann, costituita parte civile, da liquidarsi in separato
giudizio civile, con provvisionale immediatamente esecutiva di euro quindicimila.

2. Con sentenza del 20 dicembre 2011, la Corte d’appello di Venezia in
parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena nei confronti di

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aggravato dai futili motivi, per avere in concorso tra loro, Nedian Calliku quale

Nedian Calliku ad anni cinque e mesi otto di reclusione e nei confronti di Florian
Calliku ad anni cinque di reclusione.

3. La vicenda processuale giunta al controllo di legittimità, che riguarda le
suindicate imputazioni, è ampiamente riportata nelle decisioni di merito.
Essa riguarda i reati di tentato omicidio in danno di Francesco Goldmann e di
lesioni personali in danno di Niccolò Vedovato, commessi la sera del 7 ottobre
2009 intorno alle ore 23,00 in Venezia nei pressi del pubblico esercizio con

3.1. Lo screzio che aveva dato origine ai fatti di violenza contestati aveva
riguardato, da un lato, le due persone offese Goldmann e Vedovato e, dall’altro,
Florian Calliku e Davide Marazzi, secondo la ricostruzione operata dal primo
Giudice, alla cui stregua, sulla base delle dichiarazioni rese da Goldmann,
Vedovato e Marazzi, in data precedente e prossima al 7 ottobre 2009 si era
verificato un pesante alterco tra le stesse in Campo dei Frari per motivi futili e
banali, proseguito con una reazione di Vedovato e conclusosi con le minacce di
Florian Calliku.
Tale ricostruzione era da ritenere pacifica, perché non contestata con i
motivi di appello.
3.2. Quanto ai fatti del 7 ottobre 2009 era risultato che i due imputati con il
fratello Fatjion Calliku erano presso il “Caffè Noir” la sera di detto giorno.
Florian Calliku e Fatjion Calliku avevano affrontato Vedovato, il secondo
limitandosi a inveire e il primo colpendolo con un coltello o altro oggetto
tagliente, mentre Nedian Calliku aveva affrontato Goldmann, che aveva colpito al
ventre con un coltello, aveva inseguito e aveva colpito alla mano nel tentativo di
pugnalarlo al collo, venendo fermato da Marigonda prima e dal fratello Florian
dopo e dando un calcio a Vedovato, che era a terra e che aveva colpito al volto.
3.3. Gli elementi di prova erano tratti da prove documentali, prove
testimoniali ed esiti di intercettazioni, e coordinati da argomentazioni logiche.
3.3.1. Le prime erano costituite dalle annotazioni di polizia giudiziaria dell’8
ottobre 2009, dai referti dell’ospedale di Venezia e del pronto soccorso e dai
rilievi tecnici presenti in atti, dagli stessi traendosi dati non contestati relativi alla
presenza di alcuni testimoni ai fatti, la sussistenza delle lesioni riportate dalle
persone offese e le relazioni tra i protagonisti della vicenda.
3.3.2. Le prove testimoniali erano costitute:
– dalle dichiarazioni delle persone offese Niccolò Vedovato e Francesco
Goldmann, risultate progressive perché rese in più occasioni man mano che le
stesse recuperavano lucidità;
– dalle dichiarazioni dei testi diretti più coinvolti nella vicenda, Luca
Marigonda, Davide Marazzi, Giona Stringa, David Massaro e Alex Nardo;

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l’insegna “Caffè Noir”.

- dalle dichiarazioni dei testi Enrico Scala e Simone Lazzari, che, in posizione
più defilata, avevano dato una descrizione somatica degli aggressori, non
riconosciuti, e del teste de relato Marco Ceolin.
3.3.3. Gli esiti delle intercettazioni telefoniche e ambientali, disposte ed
eseguite in altro procedimento penale e acquisite formalmente dal Pubblico
Ministero agli atti del procedimento, avevano confermato la completa
individuazione dei fatti, come prospettata dai testi e dalle persone offese.

considerazioni svolte dal primo Giudice, ha analizzato i vari punti relativi al
merito della decisione, alla luce delle ragioni di doglianza della difesa degli
imputati, che specificamente e diffusamente riportava.
4.1. Secondo la Corte, era infondata la deduzione difensiva in merito alla
ricostruzione della dinamica dei fatti operata con la sentenza di primo grado,
condivisa per la sua coerenza logica e forza probatoria quanto all’analisi dei dati
documentali e testimoniali disponibili e alla individuazione dei singoli ruoli,
poiché:
– Vedovato aveva chiarito che la prima persona che l’aveva aggredito era
stato l’albanese presente con Marazzi la sera del fatto e con il quale si era svolto
il precedente alterco in Campo dei Frari, aveva collegato quanto successo il 7
ottobre 2009 al precedente alterco e aveva precisato di avere prima ricevuto un
colpo al mento, riportando un piccolo taglio, e poi, mentre era a terra, un calcio
al capo;
– Marazzi aveva riconosciuto in termini di assoluta certezza in Florian Calliku
la persona che era con lui in occasione del precedente alterco;
– tale ricostruzione era stata confermata anche dalla persona offesa
Goldmann, che aveva riferito di avere visto Vedovato che si era avvicinato a
Florian Calliku, con il quale aveva prima conferito, di avere sentito, mentre era
ad alcuni metri, un forte dolore al ventre, e di avere nel contempo visto
Vedovato disteso a terra con la faccia insanguinata;
– tali emergenze facevano apparire logico che Vedovato, pur non avendo
Goldmann spiegato le ragioni della sua caduta, era stato colpito da Florian
Calliku che era con lo stesso a diversi metri di distanza, e che Goldmann era
stato colpito da altra persona;
– quest’ultima era stata individuata attraverso le dichiarazioni dei testi
Marazzi e Nardo e dello stesso Goldmann in Nedian Calliku.
4.2. La Corte riteneva infondate anche le deduzioni difensive in merito alla
poca chiarezza e alla contraddittorietà delle dichiarazioni delle persone offese,
poiché le loro ricostruzioni, pur non essendo sovrapponibili per avere ciascuna di
esse visto la vicenda da un diverso punto di vista e in diversi momenti di lucidità,
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4. La Corte d’appello, dopo aver ripercorso gli elementi di prova e le

recuperata progressivamente dopo alcuni giorni per le gravi ferite e i forti traumi
subiti, erano convergenti su diversi aspetti (non rilevando, invece, l’omesso
ricordo dei particolari riferiti ai colori dei vestiti degli aggressori) ed erano
confortate – quanto alla presenza dei due imputati sul luogo dell’aggressione e
sul fatto di esserne gli autori – dalle dichiarazioni dei testi e dalle ammissioni
degli imputati, tratte dal contenuto delle conversazioni intercettate, e in
particolare dalla conversazione telefonica intercettata alle ore 23.37 del 7 ottobre
2009, intercorsa tra Calliku Nedian e Marazzi, che aveva detto al suo

dargli di meno, aggiungendo, dopo avere ricevuto l’intimazione a stare zitto, di
avergli fatto molto male con l’ultima pedata, dalla stessa traendosi che era stato
Nedian Calliku ad accoltellare anche Goldmann, poiché il calcio alla persona a
terra (Vedovato) era stato dato da chi aveva prima aggredito Goldmann.
Anche Florian Calliku aveva ammesso di avere colpito “Nick” (Niccolò
Vedovato), quando Marazzi lo aveva informato di avere incontrato Vedovato che
aveva ancora il taglio sul volto, chiedendogli se gli avesse detto qualcosa.
Una conferma dell’accoltellamento allo stomaco da parte di Florian Calliku e
della sua responsabilità si traeva inoltre dalla conversazione intercettata in
modalità ambientale alle ore 19.03 del 9 ottobre 2009 nell’auto di Fatjon Calliku,
fratello degli imputati, intercorsa tra lo stesso e l’indicato Florian Calliku.
4.3. Secondo la Corte, nonostante la somiglianza delle fattezze fisiche dei
due imputati gemelli, attestata dalla loro presenza fisica in udienza e dalla
diretta loro visione, e la comprensibile incertezza che dalla stessa era potuta
derivare a chi come il teste Nardo, peraltro posto in posizione defilata, non li
aveva mai visti prima, le dichiarazioni dei testi erano tali da chiarire ogni
dettaglio nella ricostruzione dei fatti.
In particolare, assumeva rilievo la testimonianza di Luca Marigonda, che
aveva riferito l’intera azione, aveva riconosciuto Florian Kalliku, già
personalmente conosciuto, e identificato il fratello Nedian, non personalmente
conosciuto e indicato come Neddi fratello di Florian, che aveva colpito con un
calcio alla nuca Vedovato.
4.4. La Corte d’appello, che richiamava e illustrava gli esiti della consulenza
tecnica sulla tipologia e sulle caratteristiche delle lesioni subite dalle persone
offese, rilevava, inoltre, che, mentre la lesione al mento riportata da Vedovato
attraverso l’utilizzo di strumento da punta e da taglio, era stata di modesta
entità con esito cicatriziale e senza postumi, l’azione lesiva contro Goldmann,
pure ascrivibile a strumenti taglienti tipici da punta e da taglio, era stata
rilevante e idonea a cagionarne la morte, essendo stato evitato solo attraverso
l’intervento chirurgico di urgenza uno shock emorragico per compromissione
della funzione cardiocircolatoria, e riteneva che gli esiti della consulenza avevano

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interlocutore, riguardo al calcio dato alla persona che era a terra, che poteva

confermato anche la presenza di due coltelli, essendo state inferte le ferite da
taglio a entrambe le persone offese pressoché contemporaneamente.
4.5. Gli esiti della consulenza tecnica rendevano anche infondata la richiesta
di derubricazione del delitto di tentato omicidio in quello di lesioni volontarie, in
quanto:
– la coltellata inferta da Nedian Calliku a Goldmann aveva avuto non un solo
gesto di attuazione, e cioè l’ingresso della lama nel ventre con modalità da punta
per una profondità di sei-sette centimetri, ma anche il movimento della lama in

conseguito l’evisceramento, e che era dimostrativa della volontà di uccidere in
modo efferato;
– tale volontà era resa ancora più evidente dall’inseguimento da parte di
Nedian Calliku di Goldmann (già risultato avere problemi di deambulazione),
colpito da dietro con una coltellata al collo, evitata dalla persona offesa
opponendo la mano rimasta profondamente ferita;
– né ostava all’affermata sussistenza della volontà omicida il non avere
infierito ulteriormente sulla vittima da parte di Nedian Calliku, poiché il teste
Marigonda aveva dichiarato di avere inseguito e raggiunto Neddi e di averlo
afferrato per il collo, mentre Goldmann cercava di fuggire, e anche il fratello
Florian aveva raggiunto Neddi “dicendogli di lasciar perdere”;
– la violenta aggressività di Nedian Calliku era resa evidente anche dal
successivo comportamento tenuto, poiché, mentre ritornava indietro con il
fratello Florian, aveva colpito sul volto Vedovato che era a terra ferito, come
riferito dal teste Marigonda;
– la dinamica dei fatti così ricostruita, che non lasciava spazio alle ulteriori
osservazioni difensive, dimostrava in Nedian Calliku un pieno dolo diretto per
essere emersa una chiara, reiterata e inequivocabile volontà di uccidere, più che
il dolo alternativo ritenuto dal primo Giudice.
4.6. Era infondata anche la richiesta di assoluzione dell’imputato Florian
Calliku per la mancanza di dolo di concorso in tentato omicidio o di
riconoscimento quantomeno dell’attenuante di cui all’art. 116 cod. pen., essendo
al contrario ravvisabile un dolo diretto in concorso, sulla base della condivisione
delle circostanze poste in rilievo dal primo Giudice e della valorizzazione di
ulteriori elementi ritenuti confermativi dell’apprezzamento già espresso..
Secondo tale analisi, era certo che Florian Calliku intendeva vendicare
l’offesa subita da Vedovato, in occasione della lite in Campo dei Frari; aveva per
questo chiamato i fratelli Nedian e Fatjion, che, mai visti al “Caffè Noir”, si erano
recati con lui a Venezia; aveva discusso vivacemente insieme a Marazzi con
Vedovato e, quando quest’ultimo era tornato con Goldmann, era rientrato nel bar
e si era tolto il giubbino, dicendo ai fratelli di uscire e aveva affrontato Vedovato,

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modalità da taglio per una estensione in superficie di sei-sette centimetri, cui era

che aveva aggredito con pugni e calci e arma da taglio, mentre Goldmann,
accorso in suo aiuto, era stato colpito con analoga arma da Nedian Calliku.
In tal modo, secondo la Corte, Florian Calliku, che aveva chiamato i fratelli
in aiuto e aveva affrontato Vedovato dicendogli “andiamo in calle”, dopo essersi
tolto il giubbino e avere avuto la presenza dei fratelli all’esterno, aveva
dimostrato chiaramente le sue intenzioni e reso palese l’accordo criminoso,
formatosi con i fratelli, di uscire insieme dal locale e scontrarsi con i rivali,
ricorrendo ai coltelli che sicuramente avevano sia Nedian Calliku sia lo stesso

confermato dagli esiti delle intercettazioni pure richiamate.
Mentre non era contestato il concorso di entrambi gli imputati per il reato di
lesioni volontarie in danno di Vedovato, in mancanza di appello sul punto, la
Corte riteneva che, posto l’accordo tra i correi di affrontare con armi più persone
e posto che il correo era intervenuto ferendo in modo potenzialmente mortale
Goldmann accorso in aiuto di Vedovato, primo aggredito, era irragionevole
ritenere, rispetto al tentato omicidio, che Florian Calliku, attese le indicate
circostanze di fatto, non fosse animato da dolo diretto in concorso.
Ciò perché il riferimento da lui fatto alla “bastonata” da dare a Vedovato
atteneva al “dare una lezione”, senza riferimento preciso a bastoni, avuto
riguardo al mancato rinvenimento degli stessi e alla presenza di coltelli, e sulla
base del rilievo che la decisione di affrontare in pari numero (due contro due) i
rivali con i coltelli comportava in Florian Calliku la rappresentazione che il
fratello, aiutandolo, poteva fare uso di coltello, con ampia prevedibilità di un più
grave comportamento rispetto al “semplice” accoltellamento.
4.7. Era sussistente l’aggravante dei futili motivi, già ritenuta dal primo
Giudice, ponendosi la futilità in relazione alla spedizione punitiva intrapresa dai
fratelli Calliku, pronti a colpire gli avversari con i coltelli, utilizzati contro gli
stessi, inermi, senza che potesse configurarsi l’attenuante della provocazione,
incompatibile con detta aggravante e non rilevabile dall’analisi fattuale.
Era, invece, parzialmente fondato l’appello con riguardo al trattamento
sanzionatorio, poiché, fermi restando il giudizio di prevalenza delle attenuanti
generiche e la contenuta limitazione della riduzione per effetto delle stesse in
relazione alle modalità efferate dell’azione di Nedian Calliku e allo spessore
dell’elemento psicologico di Florian Calliku, la pena doveva essere determinata,
posta l’indicata prevalenza, partendo non dalla pena dell’ergastolo, ex art. 576
cod. pen., ma dalla pena non inferiore a ventuno anni, ex art. 575 cod. pen., con
maggiore riduzione per il tentativo.

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Florian Calliku che, con strumento da taglio, aveva poi colpito Vedovato, come

5. Avverso la sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso per
cassazione entrambi gli imputati con separati atti per mezzo dello stesso
difensore.
I primi due motivi del ricorso presentato da Florian Calliku sono comuni al
ricorso presentato da Nedian Calliku e vanno esaminati congiuntamente.
5.1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano mancanza, contraddittorietà
e/o illogicità della motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.,
quanto alla sussistenza della loro responsabilità in ordine al reato di cui al capo

dai verbali di sommarie informazioni rese dalle persone offese e da altri soggetti
informati sui fatti.
Secondo i ricorrenti, la Corte d’appello che ha condiviso, rigettando il primo
motivo d’appello, la ricostruzione effettuata dal primo Giudice, introducendo il
riferimento a principi di diritto non discutibili, ha, in contrasto con gli stessi
superato le evidenti e oggettive contraddizioni tra gli elementi di prova,
riconoscendo credibilità alle dichiarazioni ritenute tali da riscontrare l’ipotesi
accusatoria, con inversione del metodo deduttivo per giungere al giudizio di
colpevolezza.
In particolare, la Corte non poteva superare le incongruenze nelle
dichiarazioni delle persone offese, ritenendole irrilevanti e quelle iniziali inficiate
dal precario stato di salute delle stesse, poiché il collegamento della rissa del 7
ottobre 2009 al precedente screzio e la conoscenza di Florian Calliku non
potevano impedire alle parti offese, pur malconce, di individuare quantomeno lo
stesso, né le dichiarazioni sono state progressive ricostruzioni degli eventi, per
essere state diverse e contraddittorie.
Un rilevante contrasto vi è anche tra le dichiarazioni rese dal teste Nardo,
che nella sua seconda assunzione a sommarie informazioni ha mutato le prime
ben diverse, attribuendo . agli albanesi un ruolo corrispondente a quello indicato
nel capo di imputazione, e le cui incongruenze sono state superate in sentenza
per la sufficienza del riconoscimento dei fratelli Calliku, a prescindere dal loro
ruolo nella vicenda, e avuto riguardo alla somiglianza fisica degli stessi, in
quanto gemelli.
Né è stato rilevato il contrasto nelle dichiarazioni rese dal teste Marigonda,
che non ha riferito subito la circostanza di avere rincorso personalmente il
fratello di Florian Calliku, Nedian, che stava per accoltellare di nuovo Goldmann,
bloccandolo per il collo.
5.2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano erronea applicazione, ex
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., degli artt. 56, 575, 582 e 583,
comma 1, n. 1, cod. pen., e mancanza, contraddittorietà e/o illogicità della
motivazione sul punto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., come
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A) della imputazione, come risultante dal testo del provvedimento impugnato e

risultante dal testo del provvedimento impugnato, per erronea qualificazione
giuridica del fatto-reato rubricato al capo A) della imputazione.
Secondo i ricorrenti, l’argomentazione della sentenza per escludere la
derubricazione del reato contestato in lesioni volontarie aggravate è illogica e
contraddittoria, poiché la differenza tra il tentato omicidio e il reato di lesioni
volontarie aggravate dal pericolo di vita per l’offeso risiede solo

nell’animus

dell’agente da accertarsi in modo indiretto sulla base degli elementi fattuali certi
a disposizione, e nella specie:

– l’aggressore ha desistito dal proposito criminoso non certo per essere il
luogo affollato come ritenuto dal primo Giudice, o perché è intervenuto
Marigonda, presente già alla prima coltellata, come ritenuto dal Giudice di
appello;
– né vi erano ragioni per Nedian Calliku, estraneo ai fatti pregressi, di
uccidere Goldmann, essendo la parte principalmente interessata nello screzio
Vedovato, che, secondo Florian Calliku, si sarebbe meritato una bastonata, ed
essendo stato il suo intervento diretto solo a bloccare Goldmann intervenuto in
soccorso di Vedovato, affrontato da Florian Calliku.
Tali rilievi, unitamente alle risultanze delle intercettazioni richiamate per
stralcio, escludono, ad avviso dei ricorrenti, la configurabilità di un animus
necandi essendo stata l’azione sorretta solo da volontà lesiva.

6. Florian Calliku ha articolato nel suo ricorso un terzo motivo, con il quale
denuncia erronea applicazione, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.,
degli artt. 110 e 116 cod. pen., e mancanza, contraddittorietà e/o illogicità della
motivazione sul punto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., come
risultante dal testo del provvedimento impugnato.
Secondo il ricorrente, la Corte ha ritenuto provato, a suo carico, il dolo di
concorso nel delitto di tentato omicidio commesso asseritamente dal fratello
gemello Nedian per averne rafforzato il proposito criminoso, all’esito di un
percorso argomentativo manchevole, illogico e contraddittorio.
Non è indicato, in particolare, il dato fattuale oggettivo da cui si è tratta la
consapevolezza, oltre ogni ragionevole dubbio, del reciproco possesso dei coltelli
da parte dei fratelli Calliku.
Inoltre, dagli elementi probatori a disposizione dei Giudici è risultato che
l’astio e il senso di vendetta erano nutriti solo verso Vedovato, da bastonare e
destinatario della sfida verbale, fatta dallo stesso ricorrente dicendogli “andiamo
in calle”.
6.1. È, quindi, ad avviso del ricorrente, una forzatura illogica affermare che
egli abbia agito con dolo diretto omicidiario nei confronti di Goldmann,
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– vi è stata una stata una sola coltellata in zona sovra ombelicale;

rafforzando, con la propria condotta, l’animus necandi del fratello Nedian, anche
alla luce della ricostruzione della dinamica dei fatti che ha visto le aggressioni
contro le persone offese quasi contestuali e il fratello Nedian aderire all’azione
delittuosa già posta in essere da esso ricorrente, che ha anche commesso
autonomo reato indipendente sotto il profilo volitivo e spazio-temporale.
Né l’esistenza di due armi da taglio riferita dal solo Goldmann ha trovato
riscontro nel referto medico di primo intervento di Vedovato, che è risultato
avere riportato solo una ferita lacero-contusa, non generabile da arma da taglio.

secondo il ricorrente, che doveva valorizzarsi la circostanza dallo stesso riferita ih
merito all’invito rivolto da esso ricorrente al fratello Nedian di desistere dal
proprio intento, ciò confermando l’insussistenza del dolo omicidiario diretto,
invece ravvisato.
6.2. In estremo subordine, secondo il ricorrente, il concorso, ove ritenuto,
doveva essere considerato anomalo, ai sensi dell’art. 116 cod. proc. pen., poiché
egli non voleva la morte del suo avversario diretto Vedovato, che, in quanto
armato, ove avesse voluto, avrebbe potuto colpire in zona vitale, e quindi non
aveva interesse a volere la morte di Goldmann, intervenuto solo in secondo
momento nella rissa, non accettando quindi l’evento più grave, nemmeno in via
eventuale, e invitando il fratello a desistere.

7. Il 15 maggio 2012 nell’interesse della parte civile Francesco Goldmann è
stata depositata memoria difensiva, con la quale si chiede la conferma della
sentenza, evidenziandosi che i ricorsi, che hanno contestato mancanze nella
ricostruzione dei fatti, nulla hanno dedotto circa le emergenze delle
conversazioni intercettate, di carattere inequivoco in merito alle contestate
responsabilità; né hanno considerato, in ordine alla contestata • sussistenza
dell’animus necandi,

le due fasi della coltellata in suo danno e di quella

successiva vibrata all’altezza del collo, fermata solo dall’intervento di Marigonda.
Anche in ordine alle ragioni dell’azione, i ricorrenti hanno trascurato la
contestazione dell’aggravante dei futili motivi per la spinta di insensata ferocia
da essi espressa per dimostrare la loro superiorità.
La disponibilità dei due coltelli è logicamente rappresentata in sede di
merito, unitamente alle ragioni che dimostrano la non estraneità di Florian
Calliku al fatto contestato, emergendo la piena consapevolezza dei fratelli Calliku
di avere con loro i coltelli, la pianificazione da parte loro dell’aggressione in
danno degli avversari e la sussistenza in capo a Florian Calliku di un dolo diretto
in concorso, escludente ipotesi ricostruttive alternative.

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Dalla riconosciuta attendibilità delle dichiarazioni di Marigonda risulta, poi,

8. All’udienza odierna, dopo la relazione della causa, il Procuratore Generale
e il difensore della parte civile hanno concluso nei termini riportati in epigrafe, e
dopo la deliberazione, si è data lettura del dispositivo riportato in calce alla
presente sentenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Le censure svolte con il primo motivo del ricorso, comune ai due

vizio della motivazione, ai rilievi svolti – con riferimento all’accusa di concorso in
tentato omicidio aggravato contestato al capo A) della imputazione – in ordine
alla errata valutazione degli elementi di prova di natura dichiarativa, assunti
nella fase delle indagini preliminari e disponibili, e in particolare con riguardo alle
dichiarazioni delle persone offese, Francesco Goldmann e Niccolò Vedovato, e
alle sommarie informazioni rese da Alex Nardo e da Luca Marigonda, in
dipendenza del sussistente e decisivo contrasto tra il ragionamento probatorio
svolto nei due gradi del giudizio di merito e le risultanze di dette dichiarazioni e
in presenza di incongruenze e di evidenti discrasie intrinseche ed estrinseche,
evidenziate dalla difesa, e inadeguatamente, illogicamente e
contraddittoriamente analizzate e valutate alla pari dell’attendibilità degli stessi
dichiaranti, con incidenza negativa sul risultato probatorio complessivo.
1.1. Deve premettersi in diritto il richiamo alla condivisa costante
giurisprudenza di •questa Corte, alla cui stregua l’indagine di legittimità sul
discorso giustificativo della decisione deve essere limitato – per espressa volontà
del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui
vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza
delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo
convincimento, e di procedere alla “rilettura” degli elementi di fatto posti a
fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al
giudice di merito (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, dep. 02/07/1997, Dessimone
e altri, Rv. 207944, e, tra le successive conformi, da ultimo Sez. 6, n. 29263 del
08/07/2010, dep. 26/07/2010, Capanna e altro, Rv. 248192).
Non integrano, infatti, manifesta illogicità della motivazione come vizio
denunciabile in questa sede, la mera prospettazione di una diversa, e per il
ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali, né la diversa
ricostruzione degli atti ritenuta più logica, né la minima incongruenza, né la
mancata confutazione di un’argomentazione difensiva.
1.1.1. L’illogicità della motivazione deve, invece, consistere in carenze logico
– giuridiche, risultanti dal testo del provvedimento impugnato ed essere evidenti,
e cioè di spessore tale da essere percepibili ictu ()culi, restando ininfluenti le

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ricorrenti, sono correlate, nel contesto della dedotta nullità della sentenza per

minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive, che,
anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la
decisione adottata (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, dep. 22/10/1996, Di
Francesco, Rv. 205621; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, dep. 16/12/1999, Spina,
Rv. 214794; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, dep. 23/06/2000, Jakani, Rv.
216260; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003 dep. 10/12/2003, Petrella, Rv.
226074, e, tra le plurime successive conformi, Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010,
dep. 18/11/2010, Merja, Rv. 248698), poiché, nella motivazione della sentenza,

deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze
processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione
globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le
ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di avere
tenuto presente ogni fatto decisivo, senza lasciare spazio a una valida alternativa
(tra le altre, Sez. 4, n. 1149 del 24/10/2005, dep. 13/01/2006 Mirabilia, Rv.
233187; Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, dep. 06/05/2008, Ferdico, Rv.
239789; Sez. 2, n. 33577 del 26/05/2009, dep. 01/09/2009, Bevilacqua, Rv.
245238; Sez. 6, n. 20092 del 04/05/2011, dep. 20/05/2011, Schowick, Rv.
250105).
1.1.2. Un vizio motivazionale per essere stati trascurati o disattesi elementi
di valutazione, è, invece, configurabile, anche alla luce della nuova formulazione
dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che consente un sindacato
esteso a quelle forme di patologia del discorso giustificativo riconoscibili solo
all’esito di una

cognitio facti ex actis,

nel contesto della categoria logico-giuridica

del travisamento della prova, quando il dato processuale/probatorio trascurato o
travisato, oggetto di analitica censura chiaramente argomentata, abbia una
essenziale forza dimostrativa, secondo un parametro di rilevanza e di decisività
ai fini del decidere, tale da disarticolare effettivamente l’intero ragionamento
probatorio e da incidere sulla permanenza della sua “resistenza” logica,
rimanendo, in ogni caso, esclusa la possibilità che la verifica sulla correttezza e
completezza della motivazione si tramuti in una rilettura e reinterpretazione nel
merito del risultato probatorio, da contrapporre alla valutazione effettuata dal
giudice di merito (tra le altre, Sez. 6, n. 14624 del 20/03/2006,
dep. 27/04/2006, Vecchio, Rv. 233621; Sez. 1, n. 8094 del 11/01/2007, dep.
27/02/2007, Ienco, Rv. 236540; Sez. 1, n. 35848 del 19/09/2007, dep.
01/10/2007, Alessandro, Rv. 237684; Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, dep.
12/10/2009, Belluccia, Rv. 244623; Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011,
dep. 11/05/2011, Carone, Rv. 250168).
1.2. Poste tali premesse di ordine metodologico, si rileva che la valutazione
organica delle risultanze processuali, che si assume illogica e contraddittoria, è
12

il giudice di merito non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le

stata compiutamente condotta dalla Corte di merito secondo un iter logico che,
sviluppatosi secondo linee logiche e giuridiche correlate e concordanti con lo
sviluppo decisionale della sentenza di primo grado, secondo condivisi principi di
diritto già affermati in questa sede di legittimità (tra le altre, Sez. U, n. 6682 del
04/02/1992, dep. 04/06/1992, P.M., p.c., Musumeci e altri, Rv. 191229; Sez. 1,
n. 17309 del 0/03/2008, dep. 24/04/2008, Calisti e altri, Rv. 240001), ha
fornito, con argomentazioni basate su una corretta utilizzazione e valutazione
delle emergenze probatorie, criticamente analizzate, una esauriente e persuasiva

logicamente dando conto dell’analisi ricostruttiva svolta e rappresentando le
ragioni significative della decisione adottata, a fronte del compiuto vaglio delle
deduzioni difensive fatte oggetto dei motivi d’appello.
La Corte di merito, infatti, che ha richiamato le prove documentali e
testimoniali, le emergenze delle intercettazioni telefoniche e ambientali e le
argomentazioni logiche, utilizzate dal primo Giudice per la ricostruzione
dell’episodio del 7 ottobre 2009 (sintetizzate, unitamente a quelle concernenti
l’antefatto dello stesso episodio, non contestate con i motivi di appello, sub 3.1,
3.2 e 3.3 e relativi sottoparagrafi del “ritenuto in fatto”), ha, in particolare,
ripercorso in sentenza, riferendosi alla descrizione dallo stesso operata, il
contenuto delle dichiarazioni rese, in occasione delle loro successive assunzioni,
dalle persone offese, Vedovato e Goldmann, e quelle rese, in occasione delle loro
rispettive, ripetute o uniche, assunzioni, dai testi diretti più coinvolti nella
vicenda, Marigonda, Marazzi, Nardo, Stringa e Massaro, dai testi rimasti in
posizione più defilata, Scala e Lazzari, e dal teste de relato Ceolin, e il contenuto
delle operazioni di ascolto sulle utenze in uso all’imputato Nedian Calliku e al
fratello Fatjon e di quelle eseguite con modalità ambientale nell’auto di Fatjon
Calliku e intercorse tra lo stesso e il fratello Nedian e tra quest’ultimo e Marazzi.
1.3. La ricostruzione del fatto nei termini operata nella sentenza appellata è
stata condivisa dalla Corte d’appello, che, con ragionevole approccio logico, ha
ritenuto che la svolta disamina dei dati documentali e testimoniali,
coerentemente correlati, era rappresentativa della validità dell’itinerario
interpretativo percorso, che, quanto alla presenza dei due imputati sul luogo
dell’aggressione e al fatto di esserne autori, trovava una solida base probatoria,
oltre che nelle dichiarazioni delle persone offese, confermate dalle prove
testimoniali, negli esiti delle indicate intercettazioni telefoniche e soprattutto in
quelle ambientali nell’auto di Fatjon Calliku, contenenti ammissioni ad opera
degli stessi imputati della dinamica del fatto e dei ruoli rispettivi avuti.
Nel percorso argomentativo svolto (sintetizzato sub. 4.1, 4.2., 4.3 e 4.4 del
“ritenuto in fatto”), la Corte, che non ha omesso di confrontarsi con ciascuna
osservazione e obiezione difensiva e di fornire logiche e non incongrue risposte

13

ricostruzione dei dati fattuali concernenti la vicenda e delle fonti di prova,

attinte dalla contestuale analisi critica delle dichiarazioni delle persone offese e di
quelle testimoniali, oggetto di censura, che hanno sorretto i singoli passaggi
motivi, ha ragionevolmente sottolineato che le divergenze dedotte dalla difesa
con i motivi di appello nelle progressive dichiarazioni delle persone offese e tra
esse stesse, logicamente spiegabili alla luce delle conseguenze lesive loro
derivate e dei loro diversi punti di vista e momenti di lucidità nella vicenda
occorsa, erano comunque valutabili, come pure le denunciate omissioni nel
ricordo del colore degli abiti degli aggressori, in termini sub valenti rispetto alle

risultanze acquisite, e non incidevano sull’espresso e confermato giudizio di
attendibilità delle stesse persone offese; ha valorizzato ulteriori argomenti traibili
dai dialoghi già utilizzati nella sentenza di primo grado e da altri dialoghi
intercettati, dimostrativi del personale e diretto coinvolgimento nella vicenda
degli interlocutori, le cui parole rese “in assoluta libertà” e oggetto di specifico
apprezzamento riconducevano a Nedian Calliku l’accoltellamento di Goldmann e
il calcio al volto di Vedovato e a Florian Calliku il taglio al volto del secondo; ha
rimarcato la rilevanza probatoria delle dichiarazioni del teste Marigonda, avuto
riguardo alla sua descrizione della intera dinamica del fatto, resa possibile dalla
posizione tenuta durante il suo svolgimento, al suo riconoscimento di Florian
Calliku, oggetto di pregressa conoscenza personale diretta, e alla sua
identificazione di Nedian Calliku, non conosciuto direttamente, chiamato Neddi e
indicato come il fratello di Florian; ha ritenuto non dimostrativo della loro
assenza il mancato riconoscimento degli imputati a opera dei testi Scala e
Lazzari, né rilevante tale mancato riconoscimento ai fini dell’attribuzione delle
condotte nel contesto della dinamica del fatto; ha evidenziato che Nardo, in
ordine alla cui testimonianza gli appellanti avevano sottolineato incertezze e
contraddizioni, aveva, in entrambe le deposizioni, indicato Fatjon Calliku come il
soggetto, fra i tre albanesi, che aveva solo aggredito verbalmente le persone
offese, e che la diversa indicazione degli imputati Florian Calliku e Nedian Calliku
come aggressori da ultimo di Vedovato, trovava una sua giustificazione nella loro
già evidenziata somiglianza in quanto gemelli con fattezze fisiche simili, nella
loro non pregressa conoscenza da parte del teste, e nella visione parziale dei
fatti consentita al medesimo, rimasto sempre all’interno del bar.
Le argomentazioni spese dalla Corte di merito per enunciare le ragioni della
non condivisione delle deduzioni e osservazioni difensive, poste a fondamento
della richiesta di assoluzione degli imputati, e che hanno riguardato ogni aspetto
della vicenda utilizzando le informazioni probatorie tratte dagli atti processuali,
non hanno prescisso anche dalla verifica della sussistenza di ipotesi alternative
rispetto al risultato probatorio raggiunto, coerentemente rilevandosene l’omessa
prospettazione, prima ancora della loro razionalità e plausibilità pratica, per
14

loro convergenze sugli elementi essenziali del fatto, confermate dalle ulteriori

essersi la difesa limitata a evidenziare le contraddizioni dei testi e a opporre
lacune e contraddittorietà del quadro probatorio senza fornire oppositive o
alternative chiavi di lettura riscontrabili nelle emergenze processuali.
1.4. Si tratta di valutazioni congrue, che, fondandosi su dati coerenti con le
risultanze agli atti e sviluppando un articolato ragionamento probatorio, senza
vuoti argomentativi, in rapporto a tutti i dati fattuali e logici, hanno tratto dalla
coerente lettura delle emergenze acquisite, spiegate in modo convincente, solide
ragioni giustificative delle scelte operate e della valenza probatoria privilegiata,

al fine della ricostruzione della vicenda e della individuazione dei ruoli e delle
responsabilità in ordine ai fatti in concorso ascritti.
1.5. In questo contesto non possono trovare accoglimento le censure
difensive, che, ripercorrendo il contenuto delle deduzioni svolte con l’atto di
appello, già discusse in sede di merito, reiterano le osservazioni di dissenso,
estese alla contestata sentenza di appello, rispetto alla metodologia seguita nella
operata valutazione di alcune emergenze probatorie utilizzate, sulla base di
stimate violazioni dei criteri di completezza e logicità degli argomenti adottati, di
asserite letture univoche dei dati probatori, di travisamento dei loro esiti e di
sottovalutazione delle incongruenze e contraddizioni evidenziate, senza correlarsi
con le ragioni della decisione e con le evidenze probatorie complessive che le
sostengono.
Le osservazioni e deduzioni svolte, in tal modo, mentre si risolvono, senza
neppure opporre un modello alternativo di ragionamento e invadendo il capo
della discrezionalità nelle valutazioni di merito, in censure sul significato e sulla
interpretazione di elementi di conoscenza apportati ai Giudici di merito dal
materiale probatorio del processo, nell’ottica di impegnare questa Corte in una
non consentita revisione nel merito del giudizio ricostruttivo del fatto, estraneo al
tema di indagine legittimamente proponibile in questa sede, non considerano, e
quindi non contestano, secondo i corretti rilievi di cui alla memoria difensiva
della parte civile Goldmann, l’analisi riservata dalla Corte agli elementi probativi
emersi dal servizio intercettativo, utilizzati in primo grado e valorizzati per la loro
significatività in secondo grado.
Il rilievo della mancanza di ogni confronto con tali emergenze probatorie,
inserite nell’iter valutativo che sorregge la decisione – incidente anche sulla
fondatezza delle prospettate contraddizioni della motivazione, che suppongono la
indicazione della compromissione della sua complessiva tenuta informativa e
logica per effetto del dato probatorio trascurato o travisato -, rende
sostanzialmente aspecifiche le censure difensive, che, astraendosi dall’indicato
passaggio motivo, non sono pertinenti, per la loro parzialità, alla complessiva
ratio decidendí.
15

convergente sui punti decisivi della vicenda, riservata a specifici dati ed elementi

1.6. Consegue a tali considerazioni il rigetto del primo motivo del ricorso,
comune ai due ricorrenti.

2. Prive di fondatezza sono le censure oggetto del secondo analogo motivo
dei proposti ricorsi, che riguardano la rappresentata insussistenza degli estremi
del delitto di tentato omicidio, di cui al capo A), per il necessario diverso
inquadramento della condotta in termini di lesioni volontarie.
2.1. Si rileva che, per aversi il reato tentato, l’art. 56 cod. pen. richiede la

È, quindi, elemento strutturale oggettivo del tentativo, insieme alla direzione non
equivoca degli atti, l’idoneità degli stessi, dovendosi intendere per tali quelli
dotati di una effettiva e concreta potenzialità lesiva per il bene giuridico tutelato,
alla luce di una valutazione prognostica da effettuarsi con giudizio ex ante.
Tale valutazione, da compiersi non dal punto di vista del soggetto agente,
ma nella prospettiva del bene protetto dalla norma incriminatrice, deve tener
conto delle circostanze in cui opera l’agente e delle modalità dell’azione, sì da
determinarne la reale ed effettiva adeguatezza causale e l’attitudine a creare una
situazione di pericolo attuale e concreto di lesione dell’indicato bene (tra le altre,
Sez. 6, n. 27323 del 20/05/2008, dep. 04/07/2008, P., Rv. 240736; Sez. 1, n.
19511 del 15/01/2010, dep. 24/05/2010, Basco e altri, Rv. 247197; Sez. 1, n.
27918 del 04/03/2010, dep. 19/07/2010, Resa e altri, Rv. 248305).
Questa Corte ha anche ripetutamente affermato che, al fine della
qualificazione del fatto quale reato di lesione personale o quale reato di tentato
omicidio, si deve aver riguardo al diverso atteggiamento psicologico dell’agente e
alla diversa potenzialità dell’azione lesiva. Se nel primo reato la carica offensiva
dell’azione si esaurisce nell’evento prodotto, nel secondo vi è un quid pluris che
tende ed è idoneo a causare un evento più grave di quello realizzato in danno
dello stesso bene giuridico o di uno superiore, riguardante lo stesso soggetto
passivo, che non si realizza per ragioni estranee alla volontà dell’agente (tra le
altre, Sez. 1, n. 1950 del 20/05/1987, dep. 15/02/1988, Incamicia, Rv. 177610;
Sez. 1, n. 35174 del 23/06/2009, dep. 11/09/2009, M., Rv. 245204; Sez. 1, n.
37516 del 22/09/2010, dep. 20/10/2010, Bisotti Rv. 248550).
2.2. La Corte di merito ha fatto corretta applicazione di tali principi, poiché riferito l’accertamento da compiersi, secondo i criteri che presiedono alla
configurabilità del delitto tentato, a un giudizio di oggettiva idoneità dell’azione a
cagionare la morte della vittima – ha logicamente evidenziato, in tale contesto
prognostico, le lesioni subite dalla persona offesa Francesco Goldmann, descritte
dal consulente tecnico come estese in superficie e profondità e tali da
compromettere la funzione cardiocircolatoria e provocare uno shock emorragico
evitato dall’eseguito intervento chirurgico di urgenza, e il mezzo utilizzato,
16

commissione di atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un reato.

rappresentato da un coltello cui è stata impressa una duplice forza di pressione e
scorrimento; ha logicamente valorizzato, per la dimostrazione traibile della non
equivoca idoneità e direzione della condotta e della intenzione omicida, la
circostanza che Nedian Calliku, dopo l’ingresso della lama nel ventre della
persona offesa, ha posto in essere un secondo gesto di trascinamento della
lama, e l’ulteriore circostanza dell’inseguimento, a opera del medesimo, della
persona offesa in fuga zoppicando, infliggendole ulteriore ferita alla mano
opposta alla lama indirizzata al collo; ha coerentemente ritenuto che la “furia

da parte del medesimo, astenutosi da ulteriori colpi per l’intervento di Marigonda
e del fratello Florian; ha rappresentato che le osservazioni difensive relative alla
insussistenza di ragioni di contrasto tra Nedian Calliku e la persona offesa
cedevano di fronte al comportamento tenuto dal primo, alla pari di quelle relative
alla dedotta casualità dell’incontro come ostativa alla configurazione di una
volontà aggressivi, in mancanza della contestazione della premeditazione e alla
luce delle circostanze fattliafi emerse in ordine all’intervento di Nedian e Fatjon
Calliku nel locale “Caffè Noir”, da loro non frequentato, a sostegno del fratello
Florian, avventore abituale e in posizione di contrasto con Vedovato; ha
conclusivamente rilevato che la volontà di uccidere, emersa “chiara, reiterata e
inequivocabile”, esprimeva un pieno dolo diretto, più ancora di quello alternativo
ravvisato dal primo Giudice, e, con ragionamento probatorio esaustivo, ha
ritenuto gli elementi emersi idonei a configurare l’ipotesi del tentato omicidio.
2.3. A fronte di tali considerazioni, l’infondatezza delle doglianze difensive,
riferite alla unicità della coltellata inferta in zona ex se non vitale, alla omessa
prosecuzione volontaria dell’azione, alla insussistenza di ragioni per uccidere
Goldmann e alla mancanza della volontà di uccidere, deriva, in diritto, dalla
parziale prospettiva il cui il ricorrente si pone nell’analisi

ex post della sua

condotta e dalla considerazione che la valutazione circa l’esistenza o meno
dell’animus necandi costituisce il risultato di una indagine di fatto, rimessa
all’apprezzamento del giudice di merito, mentre le deduzioni prospettate come
conseguenti a incongruenze logiche e lacune motive sono affidate alla
ricostruzione in fatto di elementi, rilevanti (zone corporee attinte) o non rilevanti
(prosecuzione dell’azione e conseguenze lesive) al fine della configurazione della
condotta ascritta come tentato omicidio, e si risolvono in generiche critiche di
merito non correlate alla razionale giustificazione operata dalla decisione
impugnata degli elementi esposti in risposta alle analoghe censure già
prospettate.
Né conferiscono fondatezza al ricorso le osservazioni difensive riferite al
contenuto delle intercettazioni telefoniche richiamate nel ricorso, non emergendo
un collegamento delle frasi stralciate riportate nel ricorso con le osservazioni
17

omicida” palesata dal feritore non è stata seguita da una desistenza volontaria

stesse, né, e soprattutto, l’essenziale forza dimostrativa del dato, la cui
prospettazione nel giudizio di merito neppure è provata, nel contesto della
tenuta dell’intero ragionamento probatorio.
2.4. Anche il secondo motivo comune ai due ricorsi deve essere, pertanto,
respinto.

3. Destituite di fondamento sono anche le deduzioni difensive oggetto del
terzo motivo del ricorso del solo Florian Calliku, che attengono alla contestata

omicidio, asseritamente commesso materialmente dal fratello Nedian Calliku, e
alla non corretta valutazione dei presupposti del ravvisato concorso ordinario in
detto delitto.
3.1. La Corte, di merito, nel rispondere ai rilievi difensivi in ordine al
contestato pieno concorso di Florian Calliku nel reato ascritto sotto il profilo del
rafforzamento del proposito del fratello, autore materiale, ha ripercorso,
condividendo l’analisi svolta dalla sentenza di primo grado, le Circostanze, riferite
alla fase antecedente la commissione del fatto, che avevano connotato la
condotta del medesimo, che, quale parte in causa nella lite intercorsa in
precedenza con Vedovato, non solo aveva esternato a Marigonda la necessità di
dare una lezione al suo avversario, ma il giorno del fatto aveva avuto dapprima
una discussione animata con il medesimo, insieme a Marazzi, e poi, lo aveva
affrontato quando era tornato con Goldmann, aggredendolo con un coltello,
chiamando in aiuto i fratelli Fatjon e Nedian e provocando l’intervento di
quest’ultimo con analogo coltello nei confronti di Goldmann.
La sintesi di tale articolata condotta, svolta negli indicati termini dalla Corte
di merito, previo più diffuso richiamo alla condivisa tesi sostenuta dalla prima
sentenza, è stata logicamente collegata, nella ricostruzione della successione
degli accadimenti, alla valorizzazione di ulteriori elementi tratti dalle emergenze
processuali, poiché la Corte, richiamate le dichiarazioni di Marigonda, ha
sottolineato il dato dell’ingresso del ricorrente Florian Calliku, dopo la discussione
avuta con Vedovato, nel locale “Caffè Noir”, la circostanza dell’essersi lo stesso
tolto il suo giubbino, la chiamata da parte sua di Neddi (Nedian Calliku) e di
altro albanese (Fatjon Calliku), la loro uscita dal locale, la pronuncia da parte di
Florian Calliku della frase “andiamo in calle” all’indirizzo di Vedovato,
l’aggressione di Vedovato a opera di Florian Calliku con pugni e calci e
l’intervento di Neddi per impedire a Goldmann di prestare aiuto al suo amico.
In questo complesso di azioni la Corte ha plausibilmente ravvisato gli
estremi per la configurazione di un accordo criminoso tra i tre fratelli Calliku,
formatosi quando Nedian e Fatjon Calliku sono usciti dal locale in risposta alla
richiesta di aiuto fatta dal fratello Florian, il cui rientro nel locale era stato
18

sussistenza in capo al medesimo del dolo di concorso nel delitto di tentato

finalizzato ad avere un supporto nello scontro con Vedovato, poi affrontato con la
indicata frase.
Nella ricostruzione dell’accordo criminoso la Corte di merito ha
coerentemente posto anche l’accento sulla sicura disponibilità di due coltelli da
parte di Calliku Florian e di Calliku Nedian, attestata dalle ferite da taglio subite
dalle persone offese a opera di ciascuno di esse, dalla contemporaneità delle
condotte lesive e dalla mancanza si elementi dimostrativi di eventuale passaggio
dello stesso coltello da uno all’altro, e sulla certa consapevolezza di tale

intercettazioni.
3.2. L’operata ricostruzione fattuale, confermata dall’affermazione di
responsabilità dei ricorrenti, non oggetto di contestazione in appello, per il reato
in concorso di lesioni personali volontarie aggravate in danno di Vedovato, di cui
è stato esecutore materiale Calliku Florian e concorrente il fratello Nedian, la cui
presenza, espressiva di stimolo e sostegno, ha palesato la sua adesione alla
condotta del primo, è stata logicamente apprezzata dalla Corte anche in
correlazione alla ravvisata responsabilità concorsuale piena di Florian Calliku nel
tentato omicidio di Goldmann (accorso in soccorso dell’aggredito Vedovato), di
cui è stato esecutore materiale il fratello Nedian.
La motivazione svolta è ancorata alla logica rappresentazione che la
partecipazione da parte del ricorrente Florian Calliku, unitamente al fratello
Nedian, muniti di coltello, a uno scontro con gli avversari in maniera paritaria,
riflette la inevitabile e concreta previsione nel primo – che voleva vendicare
l’offesa subita da Vedovato e che era uscito dal locale bar con i fratelli per
affrontare l’avversario e chi volesse aiutarlo – di un uso lesivo del coltello da
parte del fratello, e che, più in particolare, Florian Calliku ha previsto e messo in
conto che il fratello progredisse nella condotta aggressiva, oggetto dell’accordo
criminoso, passando, con l’utilizzo del coltello a disposizione, come egli stesso
peraltro aveva fatto per colpire Vedovato, alla condotta lesiva o omicidiaria in
presenza di evenienze non auspicate ma possibili, con atteggiamento volitivo
diretto, incompatibile con ipotesi di concorso anomalo nel reato e valutabile in
termini di partecipazione concorsuale piena al fatto delittuoso commesso.
3.3. La conclusione indicata, rappresentativa di un esito coerente della
svolta valutazione sinergica degli apporti dei coautori del fatto delittuoso e del
ricorrente in particolare, e che la Corte ha verificato anche considerando la tesi
difensiva della “lezione da dare” a Vedovato, espressa dal ricorrente riferendo a
un teste circa la “bastonata” dallo stesso meritata, e ritenuta infondata alla luce
delle emergenze fattuali (mancato rinvenimento di bastoni e disponibilità e uso
di coltelli), resiste alle deduzioni del ricorrente, che ripropone in larga parte le
osservazioni svolte nell’atto di appello, senza il necessario collegamento dei
19

disponibilità da parte di tutti, attestata dai richiamati esiti delle acquisite

rilievi svolti alle analisi fattuali e ai passaggi motivazionali della sentenza, e
formula per il resto deduzioni oppositive invasive di interpretazioni, non illogiche,
di merito ed esenti da vizi giuridici.
Neppure hanno maggiore fondatezza le osservazioni riferite alla ritenuta
contraddittorietà della decisione che, ritenuta l’attendibilità delle dichiarazioni di
Marigonda anche nella parte relativa all’intervento suo e del ricorrente,
nell’ultima parte dell’azione di Nedian Calliku, al fine di bloccare l’estremo
tentativo di accoltellamento di Goldmann, ha ravvisato un dolo omicidiario

preordinazione della eliminazione di Goldmann ma all’atteggiamento psicologico
tenuto dal ricorrente nella intrapresa azione aggressiva nei termini già delineati.
3.4. Deve pertanto disporsi il rigetto anche del terzo motivo proposto nel
suo ricorso da Calliku Florian.

4. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e alla rifusione, in solido, delle spese sostenute dalla parte
civile Goldmann Francesco, che si liquidano in complessive euro 3.200,00
(tremiladuecento), oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali,
nonché alla rifusione in solido delle spese sostenute nel grado dalla parte civile
Goldmann Francesco, liquidate in complessive euro 3.200,00 (tremiladuecento),
oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, in data 5 marzo 2013

Il Consigliere estensore

Il Presidente

diretto in capo allo stesso ricorrente, essendo il dolo di concorso riferito non alla

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