Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7270 del 04/12/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7270 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DI DIO BUSA’ GIUSEPPE N. IL 02/01/1957
avverso la sentenza n. 6865/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del
20/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;
Data Udienza: 04/12/2012
e
R.G. 15774/2012
Considerato che:
Di Dio Busà Giuseppe ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma del
20/12/2011, confermativa della sentenza del Tribunale di Roma del 26/5/2011, con la quale è
stato condannato alla pena di anni tre di reclusione ed C 300,00 di multa per i reati cui agli
artt. A) 56, 628 comma 3 n. 1 cod. pen. B) 81 628 comma 3 n. 1 omettendo di presentare i
dell’impugnazione per essere la stessa presentata entro i termini di legge.
Preliminarmente deve osservarsi che i motivi risultano essere stati depositati
tempestivamente in data 29/5/2012, in quanto la sentenza è stata depositata, fuori termine,
in data 2/3/2012 e l’avviso è stato comunicato all’imputato in data 20/4/2012 ed al difensore
in data 17/5/2012.
Ciononostante il ricorso è privo della specificità, prescritta dall’art. 581, lett. c), in
relazione all’ad 591 lett. c) c.p.p.,; al riguardo questa Corte ha stabilito che «La mancanza
nell’atto di impugnazione dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen. – compreso
quello della specificità dei motivi- rende l’atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo
grado di giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di
emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità» (Sez. 1 n. 5044 del
22/4/1997, Pace, Rv. 207648).
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata inammissibile
l’impugnazione; ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in C 1000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 4 dicembre 2012
motivi. Con memoria depositata il 17/11/2012 chiedeva che venisse rivalutata l’inammissibilità