Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 727 del 24/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 727 Anno 2017
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: D’ARRIGO COSIMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CIRULLI AURELIO N. IL 04/09/1960
avverso la sentenza n. 12167/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del
04/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. COSIMO D’ARRIGO;

Data Udienza: 24/10/2016

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorrente censura l’impugnata sentenza sostenendo l’insufficienza degli
elementi di prova a suo carico. Si tratta, invero, di una ricostruzione alternativa
in punto di fatto delle risultanze istruttorie che non dà luogo al denunciato vizio
di motivazione.
Invero, ricorre il vizio di motivazione illogica o contraddittoria solo quando
emergono elementi di illogicità o contraddizioni di tale macroscopica evidenza da

decisionale (Sez. 1, n. 3262 del 25/05/1995 – Rv. 202133). In altri termini,
occorre che il giudice abbia omesso del tutto di prendere in considerazione il
punto sottoposto alla sua analisi, talché la motivazione adottata non risponda ai
requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo
su cui la decisione è fondata e non contenga gli specifici elementi esplicativi delle
ragioni che possono aver indotto a disattendere le critiche pertinenti dedotte
dalle parti (Sez. 4, n. 10456 del 15/11/1996 – Rv. 206322).
Quindi non hanno rilevanza le censure che si limitano ad offrire una lettura
alternativa delle risultanze probatorie, dal momento che il sindacato della Corte
di cassazione si risolve pur sempre in un giudizio di legittimità e la verifica sulla
correttezza e completezza della motivazione non può essere confusa con una
nuova valutazione delle risultanze acquisite. La Corte, infatti, non deve accertare
se la decisione di merito propone la migliore ricostruzione dei fatti, né deve
condividerne la giustificazione, ma limitarsi a verificare se questa giustificazione
sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di
apprezzamento (v. Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006 – Bruzzese, Rv. 235510;
Sez. 4, n. 35683 del 10/07/2007 – Servidei, Rv. 237652; Sez. 2, n. 7380 del
11/01/2007 – Messina ed altro, Rv. 235716).
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore
della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dai ricorso, si determina equitativamente in euro 2.000,00.

rivelare una totale estraneità fra le argomentazioni adottate e la soluzione

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 2.000,00 alla Cassa delle
ammende.

Così deciso il 24/10/2016.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA