Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7268 del 12/02/2014


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Penale Ord. Sez. 3 Num. 7268 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: SCARCELLA ALESSIO

ORDINANZA

Nel procedimento nei confronti di
– BINGUINIA MUSETA JUNIOR, n. 30/05/1983 a KINSHASA (CONGO)

definito con la sentenza della Corte Suprema di Cassazione in data 9/10/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Pietro GAETA, che ha concluso per procedersi alla correzione
dell’errore materiale;
udite, per il ricorrente, le conclusioni dell’Avv.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

Data Udienza: 12/02/2014

i

RITENUTO

che, con dispositivo di sentenza emessa il 9/10/2013, depositata in data
31/10/2013, questa Sezione annullava senza rinvio per insussistenza del fatto limitatamente al reato commesso il 30/04/2006 – la sentenza emessa dal Corte
d’Appello di Ancona emessa in data 4/05/2012, disponendo contestualmente il
rinvio ad altra sezione della predetta Corte d’Appello per la rideterminazione

che, con successivo provvedimento del 28/10/2013, il Presidente del Collegio
giudicante ha disposto correggersi l’errore materiale del dispositivo del ruolo
dell’udienza relativo al ricorso n. 4450/2013, nel senso che l’Autorità di rinvio cui
gli atti devono essere trasmessi dev’essere corretto con “Corte d’Appello di
Perugia” e non con “altra sezione della Corte d’Appello di Ancona”.

che a tale omissione può rimediarsi per il tramite del procedimento di correzione
di cui all’art. 130 c.p.p.;

che, infatti, il giudice di rinvio per i procedimenti relativi a sentenze emesse dalle
Corti di Appello di Ancona e L’Aquila, annullate dalla Suprema Corte di
Cassazione, è la Corte d’Appello di Perugia;

P.Q.M.

Dispone correggersi l’errore materiale del dispositivo del ruolo dell’udienza del 9
ottobre 2013, nel procedimento a carico di BINGUINIA MUSETA JUNIOR (ricorso
n. 4450/2013), nel senso che la frase “con rinvio ad altra sezione della Corte di
Appello di Ancona” deve leggersi ed intendersi “con rinvio alla Corte d’Appello di
Perugia”.
Manda alla cancelleria di annotare il presente dispositivo sul ruolo d’udienza.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2014
Il Consigliere est.

Il Presidente

della pena;

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