Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7268 del 04/12/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 7268 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) BRUNI DANIELE N. IL 11/03/1968
avverso la sentenza n. 410/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del
12/01/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 04/12/2012

R.G. 15755/2012
Considerato che:
Bruni Daniele ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del
12/1/2011, che, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 3/11/2006,
riduceva la pena a lui inflitta a mesi tre di reclusione ed C 150,00 di multa per il
reato di cui all’art. 648 cod. pen., chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art.
motivazione in relazione alla mancata concessione dei benefici di cui agli artt.
163 e 175 cod. pen. .
Il ricorso risulta inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3 cod. proc.
pen., in quanto fondato la questione, integrante in astratto solo in vizio di
violazione di legge, non è stata proposta con i motivi di appello e, pertanto, ai
sensi dell’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., non può essere sollevata per la
prima volta dinanzi a questa Corte di legittimità. Si tratta, come stabilito da
questa Corte nel ritenere manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 606 comma 3 cod. proc. pen. per asserito contrasto con
gli artt. 24 e 111 Cost. (sez. 2 n. 40240 del 22/11/2006, Rv. 235504), di una
ragionevole regolamentazione del diritto di ricorrere per cassazione per violazioni
di legge dettata da ragioni di funzionalità dell’intero sistema delle impugnazioni,
in virtù delle quali tale specifica impugnazione è ammissibile solo ove la parte
abbia inteso adire i tre gradi di giudizio.
La dichiarazione di inammissibilità comporta, per il disposto dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente
in C 1000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Roma, 4 dicembre 2012

ID E PC) 5,

606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen.; deduce la mancanza ed illogicità della

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA