Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7267 del 04/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7267 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) DE MARCO SANDRO N. IL 12/02/1971
2) DE MARCO STEFANO N. IL 01/11/1974
avverso la sentenza n. 650/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del
17/06/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 04/12/2012

R.G. 15726/2012
Considerato che:
De Marco Sandro ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di
Roma del 17/6/2011, confermativa della sentenza del Tribunale di Civitavecchia
sez. dist. di Bracciano del 26/9/2007 con la quale è stato condannato alla pena
di anni uno e mesi uno di reclusione ed C 250,00 di multa per il reato di cui agli
artt. 110, 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen., chiedendone l’annullamento ai sensi
dell’art. 606, comma 1 lett. b) cod. proc. pen.; deduce la violazione di legge con
De Marco Stefano ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di
Roma del 17/6/2011, confermativa della sentenza del Tribunale di Civitavecchia
sez. dist. di Bracciano del 26/9/2007 con la quale è stato condannato alla pena
di anni uno e mesi uno di reclusione ed C 250,00 di multa per il reato di cui agli
artt. 110, 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen., chiedendone l’annullamento ai sensi
dell’art. 606, comma 1 lett. b) cod. proc. pen.; deduce la violazione di legge con
riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche
I ricorsi sono entrambi inammissibili, perché fondati su motivi
manifestamente infondati. Difatti vengono riproposte le stesse ragioni già
discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame; i motivi pertanto vanno
considerati non specifici, non solo per la loro indeterminatezza, ma anche per la
mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e
quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le
esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di specificità,
conducente, ai sensi dell’art.591, co.1 lett.c) c.p.p., nell’inammissibilità (Sez. IV
n.5191 del 29/3/2000, Barone, Rv.216473; Sez. II n. 19951 del 15/5/2008, Lo
Piccolo, Rv. 240109). Le motivazioni svolte dal giudice d’appello non risultano,
poi, viziate da illogicità manifesta e forniscono esaustiva motivazione in ordine al
diniego delle attenuanti generiche, essendosi fatto riferimento ai precedenti
penali specifici già riportati da entrambi gli imputati. E sul punto, conformemente
all’orientamento espresso più volte da questa Corte, deve rilevarsi che la
sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell’art. 62-bis cod. pen. è
oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione
fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la
stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria,

non può essere

sindacata in Cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento
per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato
(Sez. VI n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419; sez. H n. 3609 del
18/1/2011, Sermone, Rv. 249163). Ed ancora, nel motivare il diniego della
concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in

riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o
rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti
decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale
valutazione (Sez.VI n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).
Uniformandosi a tali orientamenti che il Collegio condivide, va dichiarata
l’inammissibilità delle impugnazioni proposte; ne consegue, per il disposto
dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una
equitativamente in C 1000,00 per ciascuno.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1000,00 ciascuno in favore della Cassa delle
ammende.
Roma, 4 dicembre 2012

somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina

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