Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7266 del 13/11/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 7266 Anno 2014
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto
da
De Santis Teresa, nata l’8 ottobre 1942
avverso l’ordinanza del Tribunale di Bari del 2 maggio 2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale,
Giuseppe Volpe, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avv. Alberto Lucchese.

Data Udienza: 13/11/2013

RITENUTO IN FATTO
1. – Con ordinanza del 2 maggio 2013, il Tribunale di Bari ha rigettato la
richiesta di riesame del decreto del Gip dello stesso Tribunale del 12 giugno 2010, con
il quale era stato disposto il sequestro preventivo di un’area in relazione al reato di cui
all’art. 256 del d.lgs. n. 152 del 2006, ritenendosi configurabile una discarica abusiva
nella quale erano presenti carcasse di vecchi mobili, materiali derivanti da attività di
demolizione, vecchi elettrodomestici, lastre in eternit, contenitori e materiali vari in

2. – Avverso il provvedimento la proprietaria del fondo sottoposto a sequestro
ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo: 1) la violazione
dei termini perentori previsti per la decisione del ricorso della richiesta di riesame,
perché, secondo l’avviso di udienza notificato al difensore, la trasmissione del fascicolo
era già stata richiesta il 7 luglio 2010 e successivamente il 15 aprile 2013, ma il
fascicolo era stato effettivamente trasmesso il 23 aprile 2013; 2) la violazione dell’art.
27 Cost., perché non si sarebbe considerato che la ricorrente non aveva commesso
alcun reato e non aveva un obbligo specifico di prevenzione in relazione al versamento
dei rifiuti sul terreno; 3) la violazione dell’art. 324 cod. proc. pen., perché con il
provvedimento impugnato si perseguirebbe un soggetto non coinvolto nell’attività
criminosa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Dalla stessa
prospettazione della ricorrente risulta, infatti, che il fascicolo è stato trasmesso
Tribunale in data 23 aprile 2013 e che il provvedimento Tribunale è del 3 maggio
2013; con la conseguenza che il termine di 10 giorni dalla ricezione degli atti di cui
all’art. 309, comma 9, cod. proc. pen., richiamato, quanto al procedimento di riesame
delle misure cautelari reali, dall’art. 324, comma 7, cod. proc. pen. è stato
pienamente rispettato.
Manifestamente infondati sono anche gli altri due motivi di ricorso – relativi
all’estraneità della ricorrente rispetto al reato – perché, come costantemente
affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, la giustificazione del sequestro
preventivo deriva dalla pericolosità della cosa non dalla colpevolezza di colui che ne
abbia la disponibilità, cosicché si può prescindere dall’individuazione dell’autore del
reato e dall’indagine sulla sua colpevolezza (ex plurimis, sez. 6, 25 ottobre 2011, n.

plastica metallo e vetro.

39249, rv. 251085; sez. 2, 14 febbraio 2007, n. 12906, rv. 236386; sez. 3, 13
febbraio 2002, n. 11290, rv. 221268).
4. – Il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella
fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso
senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla
declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc.

somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 lJascujLin favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2013.

pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della

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