Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7266 del 04/12/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7266 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) TOPPI FABRIZIO N. IL 28/11/1970
avverso la sentenza n. 50/2007 CORTE APPELLO di ROMA, del
23/03/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;
Data Udienza: 04/12/2012
R.G. 15716/2012
Considerato che:
Toppi Fabrizio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma
del 23/3/2011, che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Velletri del
25/9/2006, riduceva la pena inflittagli, per il reato di cui al capo 1), previa
dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato di cui al capo 2), a mesi
quattro di reclusione ed C 200,00 di multa, chiedendone l’annullamento ai sensi
motivazione con riferimento alla ritenuta consapevolezza della provenienza
illecita del contrassegno assicurativo.
Nel ricorso viene prospettata una valutazione delle prove diversa e più
favorevole al ricorrente rispetto a quella accolta nella sentenza di primo grado e
confermata dalla sentenza di appello, che si è limitata a ridurre la pena. In
sostanza si ripropongono questioni di mero fatto che implicano una valutazione
di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva,
immune da vizi logici; segnatamente dalla lettura della sentenza della Corte
territoriale non emergono, nella valutazione delle prove, evidenti illogicità,
risultando, invece, l’esistenza di un logico apparato argomentativo sulla base del
quale si è pervenuti alla conferma della sentenza di primo grado con riferimento
alla responsabilità dell’imputato in ordine al fatto ascrittogli; in tal senso si è
fatto riferimento a puntuali risultanze probatorie in base alle quali doveva
ritenersi che l’imputato era consapevole dell’illecita provenienza del
contrassegno. Tutto ciò preclude qualsiasi ulteriore esame da parte della Corte di
legittimità (Sez. U n. 12 del 31/5/2000, )akani, Rv. 216260; Sez.. U. n. 47289
del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074).
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata
inammissibile l’impugnazione; ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente
in C 1000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Roma, 4 dicembre 2012
dell’art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen.; deduce l’illogicità della