Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7265 del 04/12/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 7265 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) VITALE SALVATORE N. IL 23/03/1954
2) VITALE GIUSEPPE N. IL 27/03/1950
avverso la sentenza n. 5873/2007 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
19/05/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 04/12/2012

R.G. 15651/2012
Considerato che:
Vitale Salvatore e Vitale Giuseppe ricorrono avverso la sentenza della Corte d’appello di
Napoli del 19/5/2011, che, in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli del 20/12/2006,
esclusa la recidiva, rideterminava la pena inflitta per Vitale Salvatore in anni tre e mesi quattro
di reclusione ed C 1.000,00 di multa e per il Vitale Giuseppe in anni due di reclusione ed C
600,00 di multa per i reati loro rispettivamente ascritti, chiedendone l’annullamento ai sensi
penale nonché la carenza ed illogicità della motivazione in ordine all’eccessività della pena.
Il ricorso è del tutto privo della specificità, prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione
all’ad 591 lett. c) c.p.p., mancando in esso ogni correlazione tra le ragioni argomentate dalla
decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione.
I motivi di ricorso sono sostanzialmente coincidenti con i motivi di appello e non una parola e
spesa per confutare le argomentazioni del giudice di appello che ha, con esaustiva
motivazione, rigettato tali motivi. Al riguardo questa Corte ha stabilito che «La mancanza
nell’atto di impugnazione dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen. – compreso
quello della specificità dei motivi – rende l’atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo
grado di giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di
emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità» (Sez. 1 n. 5044 del
22/4/1997, Pace, Rv. 207648).
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata inammissibile
l’impugnazione proposta da entrambi gli imputati; a ciò consegue, per il disposto dell’art. 616
c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento,
in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti
dal ricorso, si determina equitativamente in C 1000,00 ciascuno.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
della somma di C 1000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 4 dicembre 2012

dell’art. 606, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e); deducono l’erronea applicazione della legge

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA