Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7264 del 13/11/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 7264 Anno 2014
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto
dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
nei confronti di
Memet Danut George, nato il 9 novembre 1971
avverso l’ordinanza del Tribunale di Messina del 9 maggio 2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale,
Giuseppe Volpe, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 13/11/2013

A

RITENUTO IN FATTO
1. – Con ordinanza del 9 maggio 2013, il Tribunale di Messina ha dichiarato
inammissibile l’appello proposto dal pubblico ministero avverso il decreto di non
convalida di sequestro emesso dal Gip del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto il 2
febbraio 2013, in relazione al reato di trasporto di rifiuti speciali non pericolosi (art.
256 del d.lgs. n. 152 del 2006). Il Tribunale ha, in particolare, rilevato che l’appello
del pubblico ministero era stato proposto avverso il decreto di rigetto della convalida

avverso il decreto di rigetto del sequestro preventivo emesso nel corpo del medesimo
provvedimento del 2 febbraio 2013.
2. – Avverso l’ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione
degli artt. 321 e 322 bis cod. proc. pen., nonché la contraddittorietà e manifesta
illogicità della motivazione. Si lamenta, in particolare, che il Tribunale non avrebbe
tenuto conto del fatto che il provvedimento impugnato non era l’ordinanza di non
convalida ma il decreto di rigetto del sequestro preventivo emesso nel corpo del
medesimo provvedimento del 2 febbraio 2013. Ciò sarebbe stato desumibile dal
contenuto dell’atto di appello, in cui si censurava il provvedimento del Gip per avere
ritenuto insussistenti i presupposti del reato contestato e in cui contestualmente si
chiedeva al Tribunale di disporre il sequestro preventivo dell’automezzo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso è inammissibile.
Risulta dall’esame degli atti che il provvedimento del 2 febbraio 2013 era sia un
decreto di non convalida del sequestro preventivo sia un decreto di rigetto di richiesta
di sequestro preventivo. Il primo di tali provvedimenti non è impugnabile mediante
ricorso per cassazione (sez. un., 31 maggio 2005, n. 21334, rv. 231055), mentre il
secondo di tali provvedimenti non è stato impugnato dal pubblico ministero. Si giunge
a tale conclusione attraverso l’analisi dell’atto d’appello proposto di fronte al Tribunale
e, in particolare, delle pagine 2 e 3, nelle quali è scritto che l’appello stesso è proposto
contro il rigetto della richiesta di convalida del sequestro preventivo eseguito
d’urgenza dalla polizia giudiziaria e non si fa invece riferimento ad un impugnazione
del decreto di rigetto di sequestro preventivo contenuto nel corpo del medesimo
provvedimento.
4.

– Il ricorso del pubblico ministero deve perciò essere dichiarato

inammissibile.

del sequestro preventivo eseguito in via d’urgenza dalla polizia giudiziaria e non già

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del pubblico ministero.

Così deciso in Roma, il 13 novembre 2013.

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