Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7264 del 04/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7264 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) ERRICHELLI FRANCESCO N. IL 09/02/1967
avverso la sentenza n. 10072/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
13/04/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 04/12/2012

R.G. 15638/2012
Considerato che:
Errichelli Francesco ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di
Napoli del 13/4/2011, confermativa della sentenza del Tribunale di Napoli del
22/1/2010 con la quale è stato condannato alla pena di mesi sette di reclusione
ed C 300,00 di multa per il reato di cui all’art. 648 cod peri., chiedendone
l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.;
deduce la violazione di legge e la contraddittorietà e manifesta illogicità della
stante la carenza dell’elemento soggettivo ed alla mancata dichiarazione di
estinzione del reato per prescrizione.
Nel ricorso viene prospettata una valutazione delle prove diversa e più
favorevole al ricorrente rispetto a quella accolta nella sentenza di primo grado e
confermata dalla sentenza di appello. In sostanza si ripropongono questioni di
mero fatto che implicano una valutazione di merito preclusa in sede di
legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune da vizi logici;
viceversa dalla lettura della sentenza della Corte territoriale non emergono, nella
valutazione delle prove, evidenti illogicità, risultando, invece, l’esistenza di un
logico apparato argomentativo sulla base del quale si è pervenuti alla conferma
della sentenza di primo grado con riferimento alla responsabilità dell’imputato in
ordine al fatto ascrittogli; in tal senso si è fatto riferimento a puntuali risultanze
probatorie in base alle quali doveva ritenersi che l’imputato fosse consapevole
dell’illecita provenienza del titolo.
Quanto all’eccepita estinzione del reato per prescrizione, che si assume
matura già all’epoca del giudizio di appello, la Corte territoriale dà atto, in modo
coerente con le disposizioni in vigore da applicare al caso di specie, di come il
termine non era affatto decorso. L’inammissibilità del ricorso per cassazione, che
non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, preclude la
possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata
successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso.
Tutto ciò preclude qualsiasi ulteriore esame da parte della Corte di
legittimità (Sez. U n. 12 del 31/5/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez.. U. n. 47289
del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074).
Alla luce delle argomentazioni sopra svolte va dichiarata l’inammissibilità
dell’impugnazione, cui consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in
favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di
colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 1000,00.

motivazione con riguardo all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato,

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle
ammende.

Roma, 4 dicembre 2012

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