Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7263 del 10/12/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 7263 Anno 2016
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: DE GREGORIO EDUARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CURELLA GIUSEPPE N. IL 22/05/1946
avverso la sentenza n. 3255/2012 CORTE APPELLO di CATANIA, del
05/12/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/12/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EDUARDO DE GREGORIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.%- ye,
che ha concluso per
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Udito, ,s er la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

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Data Udienza: 10/12/2015

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Catania ha confermato la condanna in primo
grado alla pena di giustizia nei confronti di Curella Giuseppe – medico-chirurgo in servizio
presso una struttura pubblica – per il reato di cui all’ad 479 cp, compiuto nel Febbraio 2007;
l’ha riformata per quanto riguarda il delitto di omicidio colposo, dal quale l’imputato è stato
assolto perché il fatto non sussiste.
1. La decisione della Corte catanese ha giudicato accertata la responsabilità del dr Curella, che
: ” 11 rianimatore ritiene che il paziente non ha bisogno della terapia intensiva”. La sentenza ha
ritenuto chiare e concordanti le deposizioni dei tre testi anestesisti, tra cui il dr Magro che aveva
partecipato all’intervento, i quali – secondo la decisione – avevano negato di aver riferito ai
colleghi chirurghi che il malato non necessitava di terapia intensiva. I giudici di Appello, inoltre,
valorizzavano, ai fini del giudizio di responsabilità , l’osservazione diretta della pagina del
documento sanitario incriminato, constatando che la predetta annotazione risultava apposta
sulla sinistra del foglio, in posizione anomala rispetto all’ordinata scrittura degli altri
accertamenti e con grafia più piccola, caratteristiche che la rendevano “ampiamente compatibile
con l’ipotesi di accusa di un’aggiunta successivamente effettuata da Curella”. Ne desumevano
che l’imputato, dopo il decesso del paziente, aveva realizzato un “falso difensivo” con tentativo
di addebitare eventuali responsabilità penali per condotte mediche colpose ad altri colleghi.
2. La sentenza impugnata, allo scopo, aveva precisato che l’inattendibilità dei testi prospettata
dalla difesa non era stata corroborata da alcuna prova, non potendosi attribuire tale valore alla
lamentela di un altro medico – dr Paolella – circa l’eccessivo numero di interventi chirurgici
effettuato dall’imputato.
3. Avverso la decisione ha proposto ricorso la difesa dell’imputato che col primo motivo ha
lamentato l’errore nell’applicazione dell’art 479 cp.
Infatti, secondo il ricorrente, il teste dr Magro, anestesista-rianimatore partecipe all’intervento,
nel corso della sua testimonianza – i cui passi di rilievo sono stati riprodotti in ricorso, essendo,
altresì, allegati allo stesso i verbali del dibattimento specificamente indicati – aveva riferito che
il paziente non aveva bisogno di ricovero in terapia intensiva, scendendo anche nei dettagli
tecnici della predetta sua valutazione; egli all’epoca del fatto aveva annotato le sue osservazioni
ed indicazioni terapeutiche nella cartella anestesíologica.
La motivazione della decisione sarebbe, inoltre, lacunosa e resa “in base a sconosciute
valutazioni probatorie” nella parte in cui aveva dato valenza probante all’osservazione diretta
della cartella clinica, evidenziandone le anomalie grafiche già innanzi riportate.
3.1 La seconda censura riguarda l’inosservanza delle norme processuali, di cui agli artt 192 e
194 cpp. La sentenza, infatti, avrebbe riconosciuto piena attendibilità alle deposizioni
testimoniali, omettendo una valutazione comparativa tra queste ed il restante quadro
probatorio; invero, da più documenti acquisiti agli atti emergerebbe con chiarezza l’animosità
esistente all’epoca dell’operazione tra i chirurghi, ed in particolare il dr Curella, e gli anestesisti e
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operò il paziente, per aver aggiunto in cartella clinica ed a seguito del suo decesso l’annotazione

tale situazione non era stata valutata dai Giudici di secondo grado nel giudizio di credibilità dei
testi.
3.2 Col terzo motivo – che in sostanza ha riproposto la critica di cui al punto precedente – il
ricorso ha lamentato la manifesta illogicità della sentenza per travisamento delle prove, poichè
la Corte avrebbe trascurato le prove documentali, fondando il proprio convincimento solo su
quelle testimoniali. Infatti,da più missive, il cui contenuto è trascritto in ricorso, risulterebbe una
accesa tensione tra anestesisti e chirurghi, che sarebbe stata confermata anche dalla

avrebbe inciso sulla valutazione di attendibilità dei testi, resa dai Giudici di appello.
All’odierna udienza il difensore Avv. Blasi si è riportato ai motivi, in subordine ha richiesto la
prescrizione del delitto ed il PG drssa Di Nardo ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Va in primis osservato che la richiesta di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione
formulata all’odierna udienza dal difensore deve essere disattesa, essendo pacifico che il
paziente morì il 5.3.2007 e l’ipotizzata falsificazione avvenne dopo, non essendosi, quindi,
ancora verificato il termine prescrizionale, tenuto conto dei periodi di sospensione della stessa.
2.11 ricorso è fondato quanto al terzo motivo.
La censura riguardante l’illogicità della sentenza

per travisamento della prova appare

meritevole di accoglimento, emergendo da quanto allegato al ricorso – missive, relazioni e ed
esiti di una inchiesta interna, nonché verbali di udienza – l’esistenza di un serio contrasto tra i
chirurghi, ed in particolare il dr Curella, e tutti gli anestesisti, sfociato addirittura in un
intervento dei CC, da questi chiamati, prima di un’operazione chirurgica. In proposito la
motivazione della Corte ha affermato apoditticamente che l’inattendibilità dei testi prospettata
dalla difesa non era stata corroborata da alcuna prova, tralasciando ogni valutazione del
suddetto chiaro elemento, che avrebbe potuto influire sulla credibilità dei testi stessi, ed
inquadrandolo, in modo non aderente alle evidenze processuali, in una “semplice lamentela” di
un singolo.
Inoltre la Corte non ha ritenuto di spendere argomenti per giustificare l’apparente incongruenza
delle deposizioni testimoniali, tutte precedute da affermazioni di mancato ricordo della vicenda
specifica, traendone una conclusione di chiarezza e concordanze delle stesse, che così come
rapidamente formulata, risulta inappagante. D’altra parte l’anestesista direttamente interessato
al caso per avervi partecipato, dr Magro, ha decisamente riferito che il paziente non aveva
bisogno di ricovero in terapia intensiva, scendendo, altresì,in dettagli tecnici circa la sua
valutazione e la Corte non ha ritenuto di confrontarsi nell’iter decisionale con questo nitido dato
informativo, risultando, pertanto, carente il suo percorso logico-argomentativo a giustificazione
della decisione stessa.
2.1 Meritevole di accoglimento appare, infine, il profilo del ricorso che ha criticato la sentenza
nella parte in cui, in base alle testimonianze, aveva ritenuto accertato che esisteva una “prassi
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deposizione della drssa Saglimbene. La mancata considerazione dei predetti elementi di prova,

consolidata” di richieste e risposte solo verbali tra chirurghi e rianimatori riguardo al ricovero in
terapia intensiva dei pazienti. Tale conclusione, al contrario, non risulta coerente con le
emergenze processuali, non essendo le deposizioni concordanti sul punto.
L’accoglimento di uno dei motivi del ricorso esime dall’esame degli altri.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sez della Corte d’Appello di Catania per

Deciso il 10.12. 2015.

nuovo esame.

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