Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7263 del 04/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7263 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) D’ANGELO ANGELO N. IL 30/12/1966
2) DI BELLO GIOVANNI N. IL 30/01/1984
avverso la sentenza n. 4178/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
24/05/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 04/12/2012

R.G. 15631/2012
Considerato che: „

tkpertto

D’Angelo ~ai ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli del
24/5/2011, confermativa della sentenza del Tribunale di Napoli del 27/9/2007, con la quale è
stato condannato alla pena di anni uno di reclusione per i reati di cui agli artt. a) 110, 476,
482, 61 n. 2 cod. pen. b) 110, 640 cpv. n. 1 cod. pen., chiedendone l’annullamento ai sensi
dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e); deduce la l’erronea interpretazione della legge penale ed
Di Bello Giovanni ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli del
24/5/2011, confermativa della sentenza del Tribunale di Napoli del 27/9/2007, con la quale è
stato condannato alla pena di anni uno di reclusione per i reati di cui agli artt. a) 110, 476,
482, 61 n. 2 cod. pen. b) 110, 640 cpv. n. 1 cod. pen., chiedendone l’annullamento ai sensi
dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e); deduce la l’erronea interpretazione della legge penale ed
il difetto di motivazione in ordine al mancato accoglimento dei motivi di impugnazione.
Entrambi i ricorsi, identici nel loro tenore letterale, risultano privi della specificità,
prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’alt 591 lett. c) c.p.p., mancando in essi ogni
correlazione tra le articolate ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a
fondamento delle impugnazioni; al riguardo questa Corte ha stabilito che <> (Sez. 1 n. 5044 del
22/4/1997, Pace, Rv. 207648).
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata
l’inammissibilità di entrambe le impugnazioni proposte; ne consegue, per il disposto dell’art.
616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di
colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 1000,00 per ciascuno.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
della somma di C 1000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 4 dicembre 2012

D

„TATA

il difetto di motivazione in ordine al mancato accoglimento dei motivi di impugnazione.

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