Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7262 del 04/12/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7262 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) HADZOVIC SEFIK N. IL 15/03/1973
avverso la sentenza n. 5319/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
21/09/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;
Data Udienza: 04/12/2012
R.G. 15536/2012
Considerato che:
Hadzovic Sefik ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli del 21/9/2011,
confermativa della sentenza del Tribunale di Napoli del 9/3/2011 con la quale è stato
condannato alla pena di anni tre di reclusione ed C 1.200,00 di multa per i reati di cui agli artt.
a) 648 bis cod. pen. b) 110, 112 n. 4, 624, 625 nn. 2 e 5 cod. pen., chiedendone
eccessiva.
Il ricorso è privo della specificità, prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’ad 591
lett. c) c.p.p.,; al riguardo questa Corte ha stabilito che «La mancanza nell’atto di
impugnazione dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen. – compreso quello della
specificità dei motivi- rende l’atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di
giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una
pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità>> (Sez. 1 n. 5044 del 22/4/1997,
Pace, Rv. 207648).
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata inammissibile
l’impugnazione; ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in C 1000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 4 dicembre 2012
l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. a); si duole dell’applicazione di una pena