Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7262 del 03/07/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 7262 Anno 2014
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: GRILLO RENATO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CRISTOFANI ROBERTO N. IL 05/01/1965
avverso la sentenza n. 10203/2012 GIP TRIBUNALE di PERUGIA, del
18/10/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;
lette/seMite le conclusioni del PG Dott.:

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 03/07/2013

RITENUTO IN FATTO
1.1 Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. emessa in data 18 ottobre 2012, il Giudice
delle Indagini Preliminari del Tribunale di Perugia applicava, su richiesta delle parti, la pena
complessiva di C 22.500,00 di multa (da corrispondere in 20 rate mensili costanti da C
1.125,00 ciascuna) in sostituzione della corrispondente pena detentiva di mesi tre di reclusione
nei confronti di CRISTOFANI Roberto imputato del reato di fraudolenta dichiarazione mediante
utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, nella duplice veste, rispettivamente, di legale

ditta individuale, relativamente agli anni di imposta 2005, 2006, 2007 e 2008.
1.2 Avverso il detto provvedimento propone ricorso l’imputato a mezzo del suo difensore
fiduciario, lamentando l’erronea applicazione della legge penale (artt. 81 cpv. cod. pen. e 135
stesso codice) per avere il GIP operato – sia pure con riferimento a parte delle due condotte
(quelle commesse negli anni 2006, 2007 e 2008) – il ragguaglio tra pena detentiva e pena
pecuniaria in modo illegale in quanto il valore del ragguaglio rapportato a giorno era
corrispondente ad C 250,00 e non ad C 38,00 come previsto dalla precedente disciplina,
applicabile ratione temporis.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato in quanto il Giudice avrebbe dovuto applicare il criterio del
ragguaglio tra pena detentiva e pena pecuniaria, pur in presenza di reato continuato, secondo
il criterio di calcolo vigente all’epoca delle violazioni, da considerare singolarmente in relazione
ai singoli anni di imposta e non unitariamente con riferimento all’ultimo anno di imposta in
contestazione (2009).
2. Con riguardo alle condotte contestate, tutte commesse dopo l’entrata in vigore della
Legge 251/05, il criterio per il computo degli aumenti conseguenti alla ritenuta continuazione è
quello di calcolare gli aumenti in ragione della data di commissione dei singoli reati: poichè,
con riferimento al reato tributario, la data di commissione del delitto di cui all’art. 2 del D. L.vo
74/00 va riferita al singolo anno di imposta cui si riferisce la dichiarazione, le singole condotte
relative agli anni dal 2006 al 2009 vanno scisse per la determinazione della pena (v. con
riferimento alla necessità della scissione in riferimento alla applicabilità dell’indulto a parte
delle condotte in continuazione, Sez. 1^ 14.12.2010, Capuozzolo e altri, Rv. 249288; v. anche
con riferimento alla fattispecie dei reati tributari, Sez. 3″ 18.2.2009 n. 13908, Buscaglione,
Rv. 243457).
2.1 Ciò premesso, con riguardo al criterio di cui all’art. 135 cod. pen. per il ragguaglio
della pena detentiva a quella pecuniaria da operare in relazione all’art. 53 della L. 689/81, la
giurisprudenza di questa Corte ha anzitutto affermato il principio che le sanzioni sostitutive
delle pene detentive brevi hanno natura di vere e proprie pene e non di mere modalità
esecutive di della pena sostituita, con la conseguenza che in caso di successione di leggi nel
1

rappresentante della società in accomandita semplice CRISTOFANI Roberto e della omonima

tempo trova applicazione l’art. 2 comma 3 0 del Cod. pen. che prescrive l’applicazione della
norma più favorevole (Sez. F. 17.8.2011 n. 32799, Caponi, Rv. 251007; Sez. 3^ 14.4.2011 n.
19725, Proia, Rv. 250333; v. anche Sez. 6^ 22.6.2011 n. 32882, Cucinelli, Rv. 250888
secondo la quale deve farsi riferimento ai fini della sostituzione della pena detentiva con quella
pecuniaria, all’art. 4 comma 4 0 cod. pen. al criterio di ragguaglio vigente al momento del fatto
in applicazione della regola del “favor rei”).
2.2 Peraltro già in passato la giurisprudenza di questa Corte ha affermato il principio
secondo il quale, nella ipotesi di sostituzione della pena detentiva breve con la pena pecuniaria
ai sensi dell’art. 53 della legge 24 novembre 1981 n. 689, “ai fini della applicazione del criterio
di ragguaglio tra pena detentiva e pena pecuniaria fissato dall’art. 135 cod. pen., come
modificato dalla legge 5 ottobre 1993 n. 402, le violazioni commesse prima dell’entrata in
vigore della nuova legge devono essere scisse da quelle commesse dopo, e solo per queste
ultime il ragguaglio va effettuato in base all’aumentato parametro, trovando per le prime
applicazione la precedente normativa più favorevole” (Sez. 3^ 29.5.1998 n. 1722, Rocca R.,
Rv. 211546; idem 9.10.2001 n. 40876, Tupputi, Rv. 220407).
3. Alla stregua delle considerazioni che precedono la pena applicata dal GIP è illegale tenuto conto della necessità di scindere i fatti commessi nel 2006, nel 2007 e nel 2008 rispetto
a quelle commesse nel 2009 (uniche ad essere assoggettate al diverso criterio di ragguaglio di
€ 250,00 per ogni giorno di detenzione) e comporta l’annullamento della sentenza impugnata
senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Perugia per l’ulteriore corso. L’illegalità
della pena, infatti, implica l’esclusione della validità dell’accordo

inter partes,

come

successivamente ratificato dal giudice. Quanto alle ragioni dell’annullamento senza rinvio esse
derivano dal fatto che le parti del processo potranno – o no – rinegoziare l’accordo su altre basi
e, nel caso contrario, il procedimento dovrà proseguire con il rito ordinario.
3.1 Questa conclusione, rigorosamente rispettosa della volontà negoziale delle parti,
coincide con l’orientamento prevalente di questa Corte Suprema (così Sez. 3^ 22.9.2011 n.
1883, P.G. in proc. La Sala, Rv. 251796; idem, 14.6.2007 n. 34302, P.G. in proc. Catuogno,
Rv. 237124; Sez. 5^ 22..9.2006 n. 141, P.G. in proc. Braidich e altro, Rv. 236033 che esclude
la possibilità di farsi luogo a rettifica ex art. 619 cod. proc. pen. )
P.Q.M
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e ordina la trasmissione degli atti al Tribunale
di Perugia per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma 3 luglio 2013

a

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