Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7261 del 04/12/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7261 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CEPARANO ANDREA N. IL 17/04/1960
avverso la sentenza n. 11156/2007 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
11/02/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;
Data Udienza: 04/12/2012
R.G. 15491/2012
Considerato che:
Ceparano Andrea ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di
Napoli del 11/2/2011, che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di
Napoli del 26/3/2007, previa concessione delle attenuanti generiche ritenute
equivalenti alla contestata recidiva, rideterminava la pena in anni quattro di
reclusione ed C 1.100,00 di multa per il reato di cui all’art. 648 bis cod. pen.
chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod.
motivazione con riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche
con giudizio di prevalenza sulla contestata recidiva.
Osserva la Corte che il ricorso è, da un lato, privo della specificità
prescritta dall’art. 581, lett. c) in relazione all’art. 591 c.p.p. e, dall’altro,
manifestamente infondato: nella sentenza risultano affrontate tutte le questioni
dedotte nel ricorso e che peraltro erano già state proposte in appello. Deve,
Infatti, a questo riguardo rilevarsi che nel ricorso per cassazione contro la
sentenza di appello non possono essere riproposte questioni che avevano
formato oggetto dei motivi di appello sui quali la Corte si è già pronunciata in
maniera esaustiva, senza errori logico – giuridici. Ne deriva, in ipotesi di
riproposizione di una delle dette questioni con ricorso per cassazione, che la
impugnazione deve essere dichiarata inammissibile a norma dell’art. 606, terzo
comma, ultima parte, cod. proc. pen. Con particolare riferimento al giudizio di
equivalenza delle attenuanti generiche con la recidiva ex art. 99 comma 4 cod.
peri., l’invocato giudizio di prevalenza era vietato dalla previsione contenuta
nell’art. 69 comma 4 cod. pen.; ciò sempreché, come nel caso di specie, non si
ritenesse di dovere escludere l’applicazione della recidiva.
Sulla base delle su esposte considerazioni, va dichiarata inammissibile
l’impugnazione; ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore
della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 1000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Roma, 4 dicembre 2012
D P
proc. pen.; deduce l’inosservanza di legge nonché la carenza e l’illogicità della