Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7260 del 04/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7260 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) DURANTE MAURO N. IL 13/01/1961
avverso la sentenza n. 1105/2009 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 26/09/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 04/12/2012

R.G. 15465/2012
Considerato che:
Durante Mauro ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce sez. dist. di
Taranto del 26/9/2011, confermativa della sentenza del Tribunale di Taranto del 19/11/2008,
con la quale era stato condannato alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed C 1.500,00
di multa per i reati di cui agli artt. a) 648 cod. pen. b) 648 cod. pen., chiedendone
sentenza impugnata circa la sussistenza del reato presupposto e l’elemento soggettivo del
reato.
Il ricorso è privo della specificità, prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’art 591
lett. c) c.p.p.,; al riguardo questa Corte ha stabilito che «La mancanza nell’atto di
impugnazione dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen. – compreso quello della
specificità dei motivi- rende l’atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di
giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una
pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità>> (Sez. 1 n. 5044 del 22/4/1997,
Pace, Rv. 207648).
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata inammissibile
l’impugnazione; ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in C 1000,00.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 4 dicembre 2012

l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e); si duole della motivazione della

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