Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7260 del 03/07/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 7260 Anno 2014
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: GRILLO RENATO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BROSZKO MIROSLAW N. IL 26/03/1951
BROSZKO PIOTR N. IL 19/11/1974
avverso la sentenza n. 659/2012 TRIB.SEZ.DIST. di GAETA, del
12/10/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO; .,
lette/sprytite le conclusioni del PGDMI.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 03/07/2013

RITENUTO IN FATTO

.

1.1 Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. emessa in data 12 ottobre 2012, il Tribunale
di Latina – Sezione Distaccata di Gaeta – applicava, su richiesta delle parti, la pena
complessiva di anno uno e mesi otto di reclusione ed € 233.333,32, così diminuita per il rito,
nei confronti di BROSZKO Miroslaw e BROSZKO Piotr imputati, in concorso tra loro, del reato di
contrabbando doganale di t.l.e. (artt. 110 cod. pen. e 291 bis D.P.R. 43/73): il giudice

10 cod. pen. come modificato dalla L. 145/04.
1.2 Avverso il detto provvedimento propongono ricorso entrambi gli imputati a mezzo del
loro difensore fiduciario, lamentando l’erronea applicazione della legge penale (art. 163 cod.
pen.) per avere il Tribunale limitato il beneficio concesso alla sola pena detentiva e della legge
processuale (art. 444 cod. prroc. Pen.) per non avere osservato l’accordo

inter partes che

prevedeva il beneficio della sospensione condizionale tout court.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato per le ragioni indicate dal
P.G. requirente.
2. Invero il Tribunale, nel rispettare l’accordo tra le parti in ordine alla sospensione
condizionale della pena, ha tenuto conto delle norme imperative fissate dall’art. 163 cod. pen.
comma 10 nella parte in cui dispone testualmente che “In caso di sentenza di condanna a pena
pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni, quando la pena nel
complesso, ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia superiore a due anni, il giudice può
ordinare che l’esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa”.
2.1 Trattasi di una norma cogente introdotta dall’art. 1 comma

10 lett. a) della L.

11.6.2004 n. 145 che, se non applicata, avrebbe comportato la concessione di un beneficio
contra legem che avrebbe, di fatto, vanificato l’accordo negoziale. D’altro canto, nel ratificare il
patto, il giudice non poteva che tenere conto della effettiva possibilità consentita dalla legge di
disporre la sospensione condizionale, dovendosi quindi quell’accordo considerare subordinato,
in forma implicita, alla concessione del beneficio della sospensione condizionale limitatamente
alla pena detentiva e con esclusione di quella pecuniaria che, se calcolata in aggiunta a quella
detentiva, avrebbe reso impossibile la fruizione del beneficio richiesto e consentito, nei
medesimi limiti, dal P.M.
3. Alla inammissibilità consegue la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle
spese processuali, nonché al versamento – trovandosi gli stessi in colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità – della somma di € 1.500,00 (che si ritiene congrua) in favore
della Cassa delle Ammende.
1

disponeva la sospensione condizionale della sola pena detentiva ai sensi dell’art. 163 comma

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.500,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma 3 luglio 2013
Il Presidente

Il Consigliere estensore

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