Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 726 del 24/10/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 726 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CRISAFULLI ROBERTO N. IL 18/09/1983
avverso la sentenza n. 1207/2012 TRIBUNALE di BARCELLONA
POZZO DI GOTTO, del 16/04/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI
O L poPoL(D,
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. fi«._
che ha concluso per
,Htto

Data Udienza: 24/10/2013

N.45020/12-RUOLO N. 3 P.U. (2344)

RITENUTO IN FATTO
1.CRISAFULLI Roberto impugna per il tramite del suo difensore innanzi alla Corte
d’appello di Messina, con atto da detta Corte territoriale convertito in ricorso per
cassazione e qui trasmesso per il prosieguo, la sentenza del 16 aprile 2012, con
la quale il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto lo ha condannato alla pena di C
800,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 4 legge n. 110 del 1975 (porto

lama lunga cm. 7, custodito nella tasca anteriore destra dei pantaloni, da
qualificare come strumento atto ad offendere), con attenuanti generiche e
concessione dell’ipotesi di lieve entità, di cui all’art. 4 comma terzo della legge
citata.

2.Deduce due doglianze:
I)-nullità del sequestro del coltello in suo possesso, operato dalla p.g., siccome
convalidato dal P.M. senza alcuna idonea motivazione;
II)-insussistenza del reato ascrittogli, essendo da ritenere giustificato il porto del
coltello anzidetto, da qualificare come coltello da innesto con punta arrotondata e
privo di ogni offensività, utilizzato per eseguire lavori in campagna, avendo con
esso aiutato suo fratello Gianluca a raccogliere i frutti da piante di mandarino ed
avendolo poi dimenticato in tasca, essendosi fermato a acquistare delle sigarette
al termine di una faticosa giornata lavorativa.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.E’ inammissibile siccome manifestamente infondato il primo motivo di ricorso
proposto dal ricorrente, dovendosi ritenere che ogni questione afferente

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aj sequestro del coltello indicato in narrativa sia superata dalla confisca obbligatoria
del coltello medesimo, prevista a tutela dell’ordine pubblico dall’art. 6 della legge
n. 152 del 1975 con riferimento a tutte le armi ed oggetti atti ad offendere
sequestrati nell’ambito di procedimenti aventi ad oggetto, come quello in esame,
reati in materia di armi, munizioni, esplosivi ed ogni altro oggetto destinato ad
offendere.
La norma anzidetta ha invero introdotto un’ulteriore ipotesi di confisca
obbligatoria, da aggiungere alle altre già contemplate dall’art. 240 comma
secondo cod. pen.; ed è da ritenere quindi prevista in ogni ipotesi, tranne che
ricorrano entrambe le condizioni previste dall’ultimo comma del citato art. 240
cod. pen. e cioè la non intrinseca offensività delle cose e la loro appartenenza a
persona estranea al reato, condizioni queste non verificatesi nel caso in esame

ingiustificato fuori della propria abitazione di un coltello con manico in legno e

(cfr., in termini, Cass. Sez. 1 n. 34042 del 22/9/2006, P.G. in proc. Bardino, Rv.
234799).

2.E’ invece fondato il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente sostiene
che il porto da parte sua del coltello confiscato in luogo pubblico non poteva
ritenersi ingiustificato, trattandosi di coltello da lui utilizzato nelle ore
antecedenti al sequestro per svolgere lavori in campagna assieme a suo fratello
Gianluca.

sussistenza del giustificato motivo, idoneo a legittimare il porto del coltello,
fornito dal ricorrente; invero anche il fratello di quest’ultimo ha confermato la
ragionevole versione dei fatti fornita dal ricorrente, alla stregua della quale il
coltello, peraltro a punta arrotondata e quindi di limitata offensività, era stato da
lui utilizzato nelle ore precedenti in campagna, per raccogliere, assieme a suo
fratello, i mandarini dalle piante; versione dei fatti che appare credibile anche
tenuto conto dello stato d’incensuratezza del ricorrente.

3.L’impugnata sentenza va pertantoYannullata senza rinvio, ai sensi dell’art. 620
cod. proc. pen., con la formula “perché il fatto non sussiste”.

P.O.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso il 24 ottobre 2013.

La sentenza impugnata non ha invero adeguatamente motivato in ordine alla

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