Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7259 del 04/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7259 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) CANNIZZARO DOMENICO N. IL 07/09/1977
avverso la sentenza n. 1173/2010 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 25/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 04/12/2012

R.G. 15455/2012
Considerato che:

Cannizzaro Domenico ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di
Lecce sez. dist. di Taranto del 25/10/2011, che, in parziale riforma della
sentenza del Tribunale di Taranto del 18/10/2010, riduceva la pena inflittagli ad
anni uno e mesi quattro di reclusione ed 500,00 di multa, previo
riconoscimento delle attenuanti generiche, per il reato di cui all’art. 628 cod.
proc. pen.; deduce la violazione di legge in relazione all’art. 192 cod. proc. pen.
con riferimento all’euro trovato in suo possesso.
Nel ricorso viene prospettata una valutazione delle prove diversa e più
favorevole al ricorrente rispetto a quella accolta nella sentenza di primo grado e
confermata dalla sentenza di appello, che si è limitata a ridurre la pena. In
sostanza si ripropongono questioni di mero fatto che implicano una valutazione
di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva,
immune da vizi logici; segnatamente dalla lettura della sentenza della Corte
territoriale non emergono, nella valutazione delle prove, evidenti illogicità,
risultando, invece, l’esistenza di un logico apparato argomentativo sulla base del
quale si è pervenuti alla conferma della sentenza di primo grado con riferimento
alla responsabilità dell’imputato in ordine al fatto ascrittogli; in tal senso si è
fatto riferimento a puntuali risultanze probatorie in base alle quali era emerso
che l’imputato si era impossessato della moneta di un euro in danno della
persona offesa. Tutto ciò preclude qualsiasi ulteriore esame da parte della Corte
di legittimità (Sez. U n. 12 del 31/5/2000, )akani, Rv. 216260; Sez.. U. n. 47289
del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074).
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata
Inammissibile l’impugnazione; ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente
in C 1000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Roma, 4 dicembre 2012

DEP

pen., chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) cod.

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