Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7258 del 06/11/2015

Penale Sent. Sez. 5 Num. 7258 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: MICCOLI GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
A.A.
avverso la sentenza n. 4574/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
19/11/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GRAZIA MICCOLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 06/11/2015

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Enrico DELEHAYE, ha concluso
chiedendo l’annullamento con rinvio limitatamente alle attenuanti generiche.
Per il ricorrente A.A., l’avv. Carlo CLEMENTINI ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 19 novembre 2013 la Corte d’appello di Milano ha confermato la
sentenza del Tribunale di Varese, con la quale A.A. veniva condannato

in data 28 luglio 2000.
I reati sono stati contestati al A.A. nella sua qualità di socio fiduciante, nonché
amministratore unico per il periodo dal 17 marzo 1999 alla data del fallimento.
2. Con atto sottoscritto dal suo difensore, ha proposto ricorso l’imputato, deducendo con un
unico motivo l’omessa motivazione in punto di mancata applicazione delle attenuanti
generiche e del trattamento sanzionatorio.
Il ricorrente evidenzia che anche il giudice di primo grado aveva omesso di motivare sia sul
rigetto della richiesta delle attenuanti generiche che sulla determinazione della pena base in
modo sensibilmente superiore al minimo edittale; con l’atto di appello era stato proposto
specifico motivo di doglianza, sul quale però la Corte territoriale non si è pronunziata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
La Corte di Appello ha omesso di motivare su uno specifico motivo di doglianza proposto
dall’imputato in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, espressamente
richieste nel giudizio di primo grado, e alla determinazione del trattamento sanzionatorio in
termini superiori al minimo edittale.
In effetti nell’atto di appello si rinviene un articolato motivo sul punto, con la correlata e
specifica doglianza dell’omessa motivazione anche da parte del giudice di primo grado in ordine
al diniego delle attenuanti generiche e ai criteri utilizzati per quantificare la pena, in violazione
dell’art. 133 cod. pen.
Orbene, non v’è dubbio che il giudice di merito abbia il dovere di prendere in esame tutte le
istanze difensive e di specificare le ragioni in base alle quali esse vengono accolte ovvero
respinte.
Sotto altro profilo, deve evidenziarsi che le attenuanti generiche sono previste dal legislatore
con riferimento a non preventivabili situazioni che incidano sull’apprezzamento della “quantità”
del reato e della capacità di delinquere dello imputato e sono finalizzate al più congruo
adeguamento della pena in concreto. Possono infatti verificarsi casi in cui sussistano gli
elementi che integrano il delitto, per cui va applicata la sanzione prevista dal legislatore, ma la
concretezza della vicenda richiede un intervento correttivo del giudice che renda, di fatto, la
pena rispettosa del principio dì ragionevolezza (art. 3 Cost.) e della finalità costituzionalizzata

2

per fatti di bancarotta in relazione al fallimento della MAWEL INDUSTRIALE s.r.I., dichiarato

sub art. 27 comma terzo Cost., di cui la “congruità” costituisce elemento essenziale. (Sez. 6, n.
7946 del 10/04/1995, Faletto ed altri, Rv. 202165)
Va in proposito ricordato che le attenuanti generiche, rendendo la condanna il più possibile
adeguata alle specificità della vicenda concreta, furono introdotte con il decreto legislativo 14
settembre 1944 n. 288 proprio per rimediare al rigore sanzionatorio del codice Rocco, ritenuto
molto severo nella previsione legale del minimo e dei massimi edittali, e anche per mitigare la
rigidità dell’originario sistema di calcolo della pena nell’ipotesi di concorso di circostanze di
specie diversa.

attenuanti generiche (ridotta a seguito della modifica del giudizio di comparazione delle
circostanze concorrenti) ha modo di esplicarsi efficacemente solo per rimuovere il limite posto
al giudice con la fissazione del minimo edittale, allorché questi intenda determinare la pena al
di sotto di tale limite.
Ne consegue che, ove questa situazione non ricorra, perché il giudice valuta la pena da
applicare al di sopra del limite, il diniego della prevalenza delle generiche diviene solo un
elemento di calcolo e non costituisce mezzo di determinazione della sanzione, sicché solo in
questo caso non può dar luogo né a violazione di legge, né al corrispondente difetto di
motivazione (Sez. 3, n. 44883 del 18/07/2014, Cavicchi, Rv. 260627; Sez. 3, n. 369 del
25/01/2000, Rigamonti E., Rv. 216572).
L’abbattimento del minimo edittale è tuttavia questione che travalica la funzione che le
“generiche” rivestono nell’ambito del giudizio di comparazione tra circostanze e costituisce il
vero fondamento della ragione gíustificatrice di esse nel sistema penale. Tale ragione, che in
sostanza si traduce nell’attribuire al giudice un dispositivo flessibile per adeguare meglio la
pena al fatto e rendere la sanzione compatibile con la funzione costituzionale della pena
secondo i canoni dell’art. 27 Cost., non è ritenuta inconciliabile da alcuni orientamenti di
questa Corte con la funzione autonoma che dette circostanze hanno assunto e dunque con
l’affermazione secondo cui il riconoscimento delle attenuanti generiche non è incompatibile con
la determinazione della pena oltre il minimo edittale, in quanto il beneficio dell’art. 62 bis cod.
pen. ha una sua ragione autonoma, ravvisabile in situazioni atipiche o nelle stesse molteplici
circostanze previste dall’art. 133 cod. pen. che meritino, nel caso concreto, una particolare
considerazione per la specificità della vicenda, o della personalità o del vissuto dell’imputato o
per altre ragioni (Sez. 1, n. 4508 del 15/02/1988, Crimenti, Rv. 178095).
Questa affermazione giustificherebbe però la concessione delle “generiche” – sul rilievo che non
sussiste un rapporto di necessaria interdipendenza tra le due statuizioni le quali, pur
richiamandosi entrambe astrattamente ai criteri fissati dall’art. 133 cod. pen., si fondano su
presupposti diversi (Sez. 5, n. 12049 del 16/12/2009,Migliazza Rv. 246887) – ma non
consente di censurarne il diniego quando il giudice ritenga di discostarsi dal minimo edittale,
epilogo al quale egli, indipendentemente dalla concessione delle attenuanti generiche, può
comunque sottrarsi ricorrendo alla leva dell’art. 133 cod. pen., qualora stimi la pena non
3

Questa Corte ha avuto modo di rilevare in precedenti pronunzie che la suddetta funzione delle

adeguata al fatto con la conseguente necessità di irrogarla nel minimo e poi eventualmente
ridurla ulteriormente, questa volta con la concessione delle attenuanti generiche, se la valuti
ancora inadeguata ed in presenza di situazioni atipiche da utilizzare per un ulteriore
diminuzione della pena stessa. Diversamente, quando le attenuanti generiche non sono
concesse e la pena si assesti di molto oltre il minimo edittale, non è questione di concessione o
meno delle attenuanti generiche ma di contestare eventualmente la determinazione della pena
e la sua congruità in se stessa.

tenuto conto che ha ritenuto di confermare l’applicazione di una pena base poco più alta dei
minimi edittali (anni quattro di reclusione), era tenuta a motivare in maniera logica e congrua
il diniego delle attenuanti generiche, cosa che non ha fatto sebbene in tal senso fosse stata
fatta espressa richiesta nell’atto di impugnazione.
E in proposito giova evidenziare che il giudice d’appello può trascurare le deduzioni contenute
nei motivi dell’impugnazione in ordine alla determinazione della pena e alla mancata
concessione delle attenuanti generiche solo quando abbia individuato, tra i criteri di cui all’art.
133 cod. pen., quelli che nel caso concreto possano assumere una rilevanza decisiva per
connotare negativamente la personalità dell’imputato (Sez. 2, n. 19907 del 19/02/2009,
Abruzzese e altri, Rv. 244880).
Dagli enunciati rilievi consegue che gli atti vanno rimessi, previo annullamento

in parte qua

della sentenza impugnata, ai giudici di appello affinché valutino, con giudizio anche di fatto non
surrogabile in questa sede, la concedibilità o meno all’imputato delle attenuanti generiche
ovvero le condizioni per un trattamento sanzionatorio meno severo.
Trattandosi di annullamento parziale della sentenza afferente a statuizioni diverse da quelle
sottese alla responsabilità del ricorrente, la decisione sulla condanna diviene irrevocabile con la
presente sentenza di legittimità, con effetti preclusivi per il giudice del rinvio della declaratoria
di eventuali sopravvenienti cause estintive del reato.

P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio
ad altra sezione della Corte di appello di Milano per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2015
igliere e. -nsore

Il resident

Logico corollario dei principi sopra enunciati è che la Corte di Appello, nel caso di specie,

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