Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7258 del 03/07/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 7258 Anno 2014
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: GRILLO RENATO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PIACENTI ROSARIO N. IL 22/06/1965
avverso l’ordinanza n. 5/2013 GIP TRIBUNALE di CATANIA, del
13/01/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;
lette/se)atit-e le conclusioni del PG Di2ftt.”–y-x-t

DEPOSITATA IN

IL

Uditi difensor Avv.;

L ERIA

i 4 FE3 2014

IL

1‘ C

1) 1 IERE
I ar i

Data Udienza: 03/07/2013

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con ordinanza del 13 gennaio 2013 il G.I.P. del Tribunale di Catania ha convalidato il
provvedimento del Questore di detta città reso 1’11.1.2013 con il quale veniva imposto a
PIACENTI Rosario, in applicazione dell’art. 6 della L. 401/89, l’obbligo di presentazione davanti
all’autorità di pubblica sicurezza (Comando Stazione CC. di Acicastello) in orario corrispondente
allo svolgimento delle manifestazioni sportive cui partecipa la squadra di calcio Catania. Detto

successivo, depositava memoria difensiva presso l’Ufficio del GIP officiato della richiesta di
convalida.
1.2 Avverso l’ordinanza del Giudice delle indagini preliminari il PIACENTI propone ricorso a
mezzo del proprio difensore, lamentando, con un primo motivo, carenza di motivazione per
avere il GIP omesso di prendere in considerazione le argomentazioni difensive svolte nella
memoria depositata; con un secondo motivo si lamenta la manifesta illogicità della ordinanza
nella parte in cui si affermano le ragioni di necessità ed urgenza per l’adozione del
provvedimento di convalida nonché la sua contraddittorietà in relazione ai tempi di adozione
del provvedimento rispetto alla gara incriminata. Con un terzo motivo si lamenta violazione di
legge per omessa osservanza degli artt. 7 e 8 della L,. 241/90 in tema di preavviso
dell’adozione di provvedimenti limitativi della libertà mai inviato al ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato. Con il primo, principale, motivo di impugnazione viene dedotto
difetto di motivazione sulla esistenza dei requisiti indispensabili per l’applicazione del
provvedimento intimato dal Questore, con particolare riguardo alla urgenza dell’intervento ed
alla necessità dello obbligo di firma.
2. Sul punto va ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte hanno fissato in materia i
principi guida che giustificano l’adozione (e successiva convalida giurisdizionale) del
provvedimento impositivo del Questore, muovendo dalla fondamentale considerazione che il
provvedimento in parola incide sulla libertà personale dell’individuo e pervenendo alla
conclusione che da parte del giudice deputato alla convalida debba essere effettuato un
controllo penetrante di legalità sui presupposti che legittimano l’adozione di quell’atto da parte
dell’Autorità Amministrativa.
2.1 In particolare, con tale provvedimento si dispone una misura di prevenzione basata su
una serie di parametri (ragioni di necessità e urgenza; pericolosità concreta ed attuale del
soggetto, attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e loro riconducibilità alle ipotesi
previste dalla norma) che vanno approfonditamente valutati, così come la durata della misura

1

provvedimento veniva notificato 1’11 gennaio 2013 all’odierno ricorrente che, il giorno

che, se ritenuta eccessiva, può essere congruamente ridotta dal giudice della convalida (SS.
UU. 27.10.2004 n. 44273, Labbia, Rv. 229110; v. anche Corte cost., 5.12.2002 n. 512).
2.2 Proprio per tali ragioni il tipo di controllo richiesto al Giudice non deve essere
meramente formale, in quanto in simile ipotesi sarebbe indebitamente consentito all’Autorità
amministrativa di emanare provvedimenti limitativi della libertà personale al di fuori di un
effettivo controllo giurisdizionale che, come ricordato dalla Consulta nella ricordata sentenza n.
512/02, deve essere “svolto in modo pieno”.

le ragioni di necessità ed urgenza che hanno indotto il Questore ad adottare il provvedimento;
b) la pericolosità concreta ed attuale del soggetto; c) la attribuibilità al medesimo delle
condotte addebitate e la loro riconducibilità alle ipotesi previste dalla L. n. 401 del 1989, art.
6; d) la congruità della durata della misura (Sez. 3^ 15.4.2010 n. 20789, Benni, Rv. 247186;
Sez. 1″ 20.1.2004 n,. 3876, Di Lonardo, Rv. 226967).
2.4 Se da parte della difesa del ricorrente si concorda sulla necessità di riferirsi ai detti
presupposti per la valutazione della legittimità del provvedimento amministrativo, è la stessa
difesa a mantenersi in termini del tutto generici nella indicazione delle specifiche censure
avverso il provvedimento, quanto meno con riguardo ai requisiti della necessità ed urgenza.
Questi si traggono agevolmente, nel caso in esame, non solo dal richiamo per relationem da
parte del G.I.P. alla comunicazione notizia di reato con la quale era stata segnalata la condotta
illecita del PIACENTI, ma anche alla natura dei reati dei quali il PIACENTI si era reso
responsabile (resistenza e minaccia a Pubblico Ufficiale e favoreggiamento personale).
2.5 Invero il riferimento a tali reati è servito al giudice per valutare la pericolosità sociale
del PIACENTI, mentre del tutto correttamente il GIP ha ricollegato le ragioni di necessità ed
urgenza alla circostanza che il campionato di calcio di serie A (nell’ambito dei quale si era
svolta la gara Catania-Torino del 5 gennaio 2013) era in corso di svolgimento e ben lontano
dalla sua conclusione, sicchè l’adozione del provvedimento era dettata dalla ovvia necessità di
impedire che in occasione di altri incontri calcistici il PIACENTI ritornasse a commettere
condotte similari.
3. E’ infondato anche il motivo afferente alla mancata osservanza delle prescrizioni di cui
agli artt. 7 e 8 della L. 241/90.
3.1 Secondo quanto enunciato nel comma 1 dell’art. 7 della L. 241/90 “Ove non
sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del
procedimento, l’avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste
dall’articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre
effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi”…..omissis ”

E’ dunque

evidente che in tanto una norma siffatta può trovare applicazione in quanto non ricorrano
particolari condizioni ostative, tra le quali certamente, le ragioni di urgenza e/o necessità che

2

2.3 In sintesi, quindi, i presupposti che il Giudice della convalida dovrà verificare sono: a)

impongono l’adozione del provvedimento in tempi brevi ed incompatibili con l’ordinaria
procedura prevista dalla norma in esame (ragioni che, come dianzi osservato, nella specie
sussistevano entrambe).
4. E’, del pari, infondato il profilo della contraddittorietà del provvedimento prospettato
con riferimento al fatto che, essendo stato adottato il provvedimento amministrativo a distanza
di sette giorni dalla data di svolgimento della gara di campionato ed in occasione della quale il
PIACENTI si era reso responsabile della condotta violenta e minacciosa, tale ritardo avrebbe
potuto consentire al PIACENTI di assistere impunemente ad una gara infrasettimanale di Coppa
Italia (LAZIO-CATANIA dell’8 gennaio 2013): da qui la indicata contraddittorietà, in quanto le
asserite ragioni di urgenza avrebbero dovuto imporre l’adozione del provvedimento
contestualmente alla condotta posta in essere dal PIACENTI il 5 gennaio 2013.
4.1 Si tratta di una deduzione certamente suggestiva nei suoi contenuti, ma non
meritevole di accoglimento in quanto il provvedimento coercitivo è stato adottato in tempi
contingentati, quando l’Autorità Amministrativa ha avuto a disposizione i dati indispensabili per
riferire all’Autorità Giudiziaria penale con cognizione di causa e il Giudice è stato posto, a sua
volta, nelle condizioni di conoscere gli elementi necessari per verificare la fondatezza del
provvedimento coercitivo. Peraltro non può nemmeno sostenersi la tesi che i tempi di adozione
del provvedimento siano stati estesi e dunque sostanzialmente inefficaci sotto il profilo
dell’urgenza, tenuto conto del periodo temporale in cui quei fatti sono accaduti.
5. Anche in ordine alla durata della misura il provvedimento impugnato, ancorchè
succintamente motivato, si sottrae alle censure di manifesta illogicità, avendo il Giudice
ricollegato tale durata alla gravità della condotta (non solo comportamenti violenti ed
aggressivi verso la Polizia, ma anche condotte di tipo ostruzionistico penalmente rilevanti)
ampiamente giustificative della durata.
6.

In conclusione il provvedimento impugnato, attraverso il richiamo alla memoria

difensiva prodotta si connota per un implicito esame sulle singole circostanze rassegnate dalla
difesa del PIACENTI che, comparato con le circostanze contenute nella notizia di reato e senza
che residuassero incertezze sulla attribuibilità dei fatti al PIACENTI, ha indotto il GIP a
convalidare il provvedimento avendo ritenuto sussistenti i presupposti giustificativi.
7. Il ricorso va, pertanto, rigettato: segue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma 3 luglio 2013

,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA