Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7255 del 14/01/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 7255 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GENTILE MARIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

Natoli Nunziata, nata il 03/02/1965

avverso la sentenza del 04/07/2013 della Corte di Appello di Palermo.

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Mario Gentile;
Udito il Procuratore Generale, in persona del dott. Vincenzo Geraci che ha
concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso; previa opposizione alla
sospensione del processo.

Udito l’avv. Maurizio Cassaro, difensore di fiducia del ricorrente, che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 14/01/2014

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Palermo, con sentenza emessa il 04/07/2013,
dichiarava inammissibile per tardività l’Appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Agrigento, in data 28/03/2012, emessa nei confronti di Nunziata
Natoli, imputata dei reati di cui agli artt. 44 lett. c); 93 e 95; 94 e 95 d.P.R.
380/2001; 181 d.lgs. 42/2004 (come contestati in atti) e condannata alla pena

2. L’interessata proponeva ricorso per Cassazione, deducendo, mediante
articolate argomentazioni, violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606,
lett. b) ed e), cod. proc. pen., sia in relazione alla prescrizione del reato; sia in
relazione alla sussistenza della responsabilità penale dell’imputata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è manifestamente infondato.
1.1. La ricorrente, invero, non contesta la tardività dell’atto di Appello,
presentato il 22/09/2012; mentre il termine prescritto per la impugnazione
scadeva il 28/07/2012 (vedi sentenza 2° grado pag. 2).
La difesa nel presente ricorso, invece, deduce esclusivamente eccezioni
relative alla asserita prescrizione dei reati (che comunque nella fattispecie
sarebbe maturata il 15/01/2014, data successiva alla odierna udienza) ed al
merito della responsabilità penale dell’imputatct. Trattasi di censure
inammissibili, poiché, stante la tardività dell’Appello, non si è instaurato un
valido rapporto di impugnazione sia nel giudizio di 2° grado; sia nell’attuale
giudizio di legittimità.

2. Stante la inammissibilità del ricorso, vanno respinte le richieste di rinvio o
sospensione del procedimento come avanzate nell’odierna udienza dalla difesa
del ricorrente per acquisire futura sentenza irrevocabile emessa nei confronti del
coindagato Augusto Natoli, essendo detta sentenza del tutto irrilevante ai fini
della decisione relativa al presente procedimento.

3. Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Nunziata
Natoli, con condanna della stessa al pagamento delle spese processuali e della
sanzione pecuniaria che si determina in C 1.000,00.

2

di mesi tre di arresto ed C 35.000,00 di ammenda; pena sospesa.

P.Q.M.

La Corte
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende

Così deciso il 14 Gennaio 2014.

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