Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7255 del 04/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7255 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GENTILE DOMENICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) UNGARO GIAN BATTISTA N. IL 10/05/1974
avverso la sentenza n. 148/2011 CORTE APPELLO di PALERMO, del
09/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;

Data Udienza: 04/12/2012

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Letti il ricorso ed i motivi proposti.

LUNGARO GIAN BATTISTA
propone ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe
MOTIVI ex art. 606 ,1″) co , lett. b) e) c.p.p.
oti ione nella parte in cui ha ritenuto la penale responsabilità per il
I )-omess ,
senza tenere conto dei rilievi sollevati nei motivi di appello e
delitto
facendo ricorso al mero richiamo della sentenza di primo grado;
CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorrente lamenta l’insufficiente risposta motivazionale della Corte territoriale ai
motivi di appello
in realtà la Corte di appello ha richiamato l’articolata e puntuale motivazione della
sentenza di primo grado, sicché appare del tutto legittima la motivazione stesa al
riguardo, con la decisiva argomentazione che la prova del reato a carico dell’imputato
inviene dall’essere stato presente nel luogo e nel momento in cui i correi compivano il
furto, così che la Corte ne ha tratto la prova della concorso nel delitto, in uno ad una
condotta agevolativa e rafforzativa del delitto;
In tema di sindacato del vizio della motivazione, il giudice di legittimità non è chiamato
a sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine
alla affidabilità delle fonti di prova, essendo piuttosto suo compito stabilire —
nell’ambito di un controllo da condurre direttamente sul testo del provvedimento
impugnato — se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione,
se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, in modo da fornire la giustificazione
razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Cassazione
penale, sez. IV, 29 gennaio 2007, n. 12255
Per altro, laddove i motivi di appello riproducono le stesse argomentazioni e deduzioni
sollevate in primo grado, ed ove la Cotte concordi con la motivazione del primo
giudice, non è necessario procedere ad una nuova e completa motivazione, a meno che
non si ritenga di esaminare o rivalutazione argomenti non considerati dal primo giudice,
cosa che non è avvenuta nella specie , ovvero a meno che la Difesa abbia proposto
argomenti e deduzioni nuove, non esaminate dal primo giudice, cosa che non è avvenuta
nella specie.
I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell’art. 606 lette) c.p.p. sicchè
sono da ritenersi inammissibili, con condanna, ex art. 616 c.p.p. al pagamento delle
spese del procedimento, nonché –ravvisandosi profili di colpa – anche al pagamento
a favore della Cassa delle Ammende, della somma di €.1000,00 , così equitativamente
fissata in ragione dei motivi dedotti.

CONSIDERATO IN FATTO

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Così deliberato in camera di consiglio, il 04.12.2012

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