Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7254 del 14/01/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 7254 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GENTILE MARIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

Lasorsa Vito, nato il 20/08/1984

avverso la sentenza del 13/12/2012 della Corte di Appello di Bari

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Mario Gentile;
Udito il Procuratore Generale, in persona del dott. Vincenzo Geraci che ha
concluso chiedendo il rigetto del ricorso

Udito l’avv. Vittorio Olivieri, quale sostituto processuale dell’avv. Francesco
Mascoli, difensore di fiducia del ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del
ricorso.

Data Udienza: 14/01/2014

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Bari, con sentenza emessa il t/12/2012,
confermava la sentenza del Gup del Tribunale di Trani, in data 24/01/2008,
appellata da Vito Lasorsa, imputato dei reati di cui agli artt. 9, comma 2, L.
1423/1956; 73, comma 1 bis, d.P.R. 309/1990; 624 bis cod. pen. (come
atta ‘ ettkt”evtka”
contestati in atti) e, previa concessioneVdel fatto di lieve entità, ex art. 73,
comma 5, d.P.R. 309/1990, condannato alla pena di anni due di reclusione ed C

2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di
legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
2.1. In particolare il ricorrente, quanto al reato di cui all’art. 73, comma 1
bis, d.P.R. 309/1990 esponeva:
a) che la decisione impugnata non era congruamente motivata quanto alla
sussistenza della responsabilità penale dell’imputato in riferimento alla
destinazione allo spaccio della sostanza sequestrata;
b) che andava concessa l’attenuante di cui all’art. 73, comma 7, d.P.R.
309/1990.
2.2. Quanto al reato di furto di cui al capo c) esponeva che la decisione
impugnata non era congruamente motivata in relazione alla sussistenza della
responsabilità penale dell’imputato.
2.3. Quanto al trattamento sanzionatorio, il ricorrente esponeva che le
attenuanti generiche andavano concesse con giudizio di prevalenza sulla
contestata recidiva.
2.4. Il ricorrente non sollevava censure in riferimento alla sussistenza della
responsabilità penale in ordine al reato di cui al capo A) (art. 9, comma 2, L.
1423/1956).
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza
impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è manifestamente infondato.
1.1. I giudici di merito, mediante un esame analitico, esaustivo ed immune
da errori di diritto delle risultanze processuali, hanno accertato che Vito Lasorsa
– nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti – aveva posto in
essere le seguenti condotte illecite:

2

3.000,00 di multa.

a) quale sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Corato,
ex decreto n. 209/2003 MP emesse il 17/03/2004 dal tribunale di Bari, teneva le
condotte illecite di cui ai successivi punti B) e C), violando le prescrizioni indicate

il

al n. 4 del predetto decreto n. 209/2003;
b) deteneva, in concorso con il minore Vincenzo Manzi n. 2 pezzi di hashish
pari a gr. 177,93, con percentuale del 4,2% pari a mg. 7446,3, destinata allo
spaccio;
c)tri concorso con il citato Manzi, si era abusivamente introdotto

impossessandosi del quantitativo di hashish indicato al punto B), nonché della
somma di C 700,00; fatti commessi il 17/07/2006; con la recidiva specifica,
infraquinquennale (vedi sentenza 2° grado pagg. 1 – 3).

2. Le censure dedotte nel ricorso – sia quanto alla sussistenza dei reati di
cui agli artt. 73, comma 1 bis, d.P.R. 309/1990, 624 bis, commi 1 e 3, cod. pen.
[come contestati ai capi B) e C) della rubrica]; sia quanto al trattamento
sanzionatorio, ivi compresa la mancata concessione dell’attenuante di cui all’art.
73, comma 7, d.P.R. 309/1990 – sono generiche perché meramente ripetitive di
quanto dedotto in sede di Appello e già valutate esaustivamente dalla Corte
Territoriale. Sono, altresì, infondate perché in contrasto con quanto accertato e
congruamente motivato dai giudici di merito (vedi sentenza 2° grado citate
pagg. 1 – 3]. Dette doglianze, peraltro – quantunque prospettate come
violazione di legge e/o vizio di motivazione ex art. 606 lett. b) ed e) cpp costituiscono nella sostanza eccezioni in punto di fatto, poiché non inerenti ad
errori di diritto o vizi logici della decisione impugnata, ma alle valutazioni operate
dai giudici di merito. Si chiede, in realtà, al giudice di legittimità una rilettura
degli atti probatori, per pervenire ad una diversa interpretazione degli stessi, più
favorevole alla tesi difensiva del ricorrente. Trattasi di censura non consentita in
sede di legittimità perché in violazione della disciplina di cui all’art. 606 cod.
proc. pen. [Giurisprudenza consolidata: Sez. U, n. 6402 del 02/07/1997, rv
207944; Sez. U, n. 930 del 29/01/1996, rv 203428; Sez. I, n. 5285 del
06/05/1998, rv 210543; Sez. V, n. 1004 del 31/01/2000, rv 215745; Sez. V, n.
13648 del 14/04/2006, rv 233381].

3. Va dichiarato inammissibile, pertanto, il ricorso proposto da Vito Lasorsa,
con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione
pecuniaria che si determina in C 1.000,00.

3

nell’abitazione di Fabio Ferrante, previa forzatura della porta di accesso,

P.Q.M.

La Corte
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende

Così deciso il 14 Gennaio 2014.

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