Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7254 del 04/12/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 7254 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GENTILE DOMENICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) SORBELLO SANTO N. IL 18/08/1976
avverso la sentenza n. 1924/2005 CORTE APPELLO di CATANIA, del
24/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;

Data Udienza: 04/12/2012

Letti il ricorso ed i motivi proposti.

SORBELLO SANTO
propone ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe :
MOTIVI ex art. 606 ,1° co , lett, b) e) c.p.p.
1)-omessa motivazione nella parte in cui ha ritenuto la penale responsabilità per il
delitto ex art. 648 CP senza tenere conto dei rilievi sollevati nei motivi di appello e
facendo ricorso al mero richiamo della sentenza di primo grado;
CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorrente lamenta l’insufficiente risposta motivazionale della Corte territoriale ai
motivi di appello.
In realtà la Corte di appello ha richiamato l’articolata e puntuale motivazione della
sentenza di primo grado, sicché appare del tutto legittima la motivazione stesa al
riguardo, con la decisiva argomentazione che la prova del reato a carico dell’imputato
inviene dall’essersi ricevuto un assegno bancario proveniente da delitto senza fornire
spiegazioni sulle modalità della ricezione;
del tutto correttamente e con motivazione ineccepibile la Corte di appello ha ritenuto
sufficienti questi elementi probatori, in uno al comportamento processuale
dell’imputato;
Invero laddove i motivi di appello riproducono le stesse argomentazioni e deduzioni
sollevate in primo grado, ed ove la Corte concordi con la motivazione del primo
giudice, non è necessario procedere ad una nuova e completa motivazione, a meno che
non si ritenga di esaminare o rivalutazione argomenti non considerati dal primo giudice,
cosa che non è avvenuta nella specie , ovvero a mano che la Difesa abbia proposto
argomenti e deduzioni nuove, non esaminate dal primo giudice, cosa che non è avvenuta
nella specie.
I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell’art. 606 lett.e) c.p.p. sicché
sono da ritenersi inammissibili, con condanna, ex art. 616 c.p.p. al pagamento delle
spese del procedimento, nonché —ravvisandosi profili di colpa — anche al pagamento
a favore della Cassa delle Ammende, della somma di €.1000,00 , così equitativamente
fissata in ragione dei motivi dedotti.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in camera di consiglio, il 04.12.2012

CONSIDERATO IN FATTO

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA