Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7253 del 14/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 7253 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GENTILE MARIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

Giuliano Nicolò, nato il 14/11/1951

avverso la sentenza del 30/04/2013 della Corte di Appello di Palermo.

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Mario Gentile;
Udito il Procuratore Generale, in persona del dott. Vincenzo Geraci che ha
concluso chiedendo l’inamissibilità del ricorso

Udito il difensore avv. //

Data Udienza: 14/01/2014

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Palermo, con sentenza emessa il 30/04/2013, in
parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo, in data 02/03/2012 appellata da Nicolò Giuliano, imputato del reato di cui all’art. 2 L. 638/1983
(come contestato in atti) e condannato alla pena di mesi 2 di reclusione ed C
200,00 di multa; pena sospesa – dichiarava estinto per prescrizione il fatto reato
relativo al mese di Maggio 2005; riduceva la pena inflitta per la residua

nel resto.

2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di
legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
2.1. In particolare il ricorrente esponeva:
a) che andava ammessa la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale per
acquisire la documentazione indicata dalla difesa e rilevante ai fini della decisione
quanto alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato;
b) che, comunque, la decisione impugnata non era congruamente motivata
quanto alla sussistenza della responsabilità penale dell’imputato.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza
impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è manifestamente infondato.
1.1.1 giudici di merito, mediante un esame analitico ed esaustivo delle
risultanze processuali, hanno accertato che Nicolò Giuliano, quale rappresentante
legale della omonima ditta, con sede legale in Monreali (PA) in via
Circonvallazione n. 24 – nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in
atti – aveva omesso di versare le ritenute previdenziali ed assistenziali operate
sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti in relazione ai mesi di Settembre
2005, Marzo 2006 ed al periodo compreso tra Dicembre 2006 e Febbraio 2007
(vedi sentenza 2° grado pagg. 1 – 3; sentenza 10 grado pagg. 1 – 3).

2. Le censure dedotte nel ricorso sono generiche sia perché meramente
ripetitive di quanto dedotto in Appello; sia perchè non correlate in modo
pertinente e specifico alle ragioni poste a base della decisione impugnata.
2.1. La rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, come congruamente
motivato dalla Corte Territoriale (vedi sentenza 2° grado pagg. 1 – 2), non era
2

imputazione a mesi uno, gg. 25 di reclusione ed C 180,00 di multa; confermava

necessaria poiché l’acquisizione dei documenti indicati dalla difesa non era
rilevante ai fini della decisione.

3. La manifesta infondatezza del ricorso preclude la possibilità di rilevare e
dichiarare la prescrizione del reato relativo agli omessi versamenti attinenti al
mese di Settembre 2005; maturata il 16/07/2013, epoca successiva alla
decisione impugnata emessa il 30/04/2013 [sez. U. n. 32 del 21/12/2000; sez.
U. n. 23428 del 02/06/2005].

termine massimo di prescrizione non è ancora maturato.

4. Va dichiarato inammissibile, pertanto, il ricorso proposto da Nicolò
Giuliano, con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della
sanzione pecuniaria che si determina in C 1.000,00.

P.Q.M.

La Corte
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende
Così deciso il 14 Gennaio 2014.

3.1. In ordine agli ulteriori omessi versamenti (come contestati in atti) il

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA