Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7253 del 04/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7253 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GENTILE DOMENICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) RUGGIERO ANNA N. IL 16/04/1980
avverso la sentenza n. 3005/2011 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
09/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;

Data Udienza: 04/12/2012

Letti il ricorso ed i motivi proposti.

CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi relativi al trattamento sanzionatorio sono infondati , atteso che la sentenza
impugnata ha sottolineato come le attenua ti generiche erano state giù concesse e che
la pena poteva essere ridotta, come in effetti si è proceduto in sentenza in
considerazione della minore gravità del fatto;
Quanto alla dosimetria della pena la sentenza è pienamente motivata avendo fatto uso
dei criteri di cui all’art. 133 c.p., ritenuti sufficienti dalla Giurisprudenza di legittimità,
per la congrua motivazione in termini di determinazione della pena , atteso che
riguardo alla pena si è richiamata la gravità del fatto e le sue modalità;
Va ricordato che, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti
generiche, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati
dall’art. 133 c.p., quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consigliare o meno la
concessione del beneficio; e il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato
da una motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso
giudice circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla
personalità del reo, non è censurabile in sede di legittimità se congruamente motivato.
(Cassazione penale sez. IV. 04 luglio 2006, n 32290
Ugualmente infondati sono i motivi riguardo all’attenuante ex art. 62 n.6 CP
correttamente negata dalla Corte territoriale con la congrua motivazione che la somma
versata era insufficiente ai fini dell’integrale risarcimento del danno, circostanza, per
altro, valutata ai fini delle attenuanti generiche e della riduzione della pena;
I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell’art. 606 lette) c.p.p. sicchè
sono da ritenersi inammissibili, con condanna, ex art. 616 c.p.p. al pagamento delle
spese del procedimento, nonché —ravvisandosi profili di colpa — anche al pagamento
a favore della Cassa delle Ammende, della somma di E.1000,00 , così equitativamente
fissata in ragione dei motivi dedotti.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna &ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di £ 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in camera di consiglio, il 04.1
12

CONSIDERATO IN FATTO
RUGGIERO ANNA
Propone ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe :
MOTIVI ex art. 606 , I 0 co , lett, b) e) c.p.p.
1)-omessa ovvero illogica motivazione riguardo all’omessa applicazione di una pena
più adeguata al fatto ascritto reato e alla concessione delle attenuanti generiche nonché
dell’attenuate di cui all’art. 62 n.6 CP;
CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata.

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