Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7252 del 14/01/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 7252 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: FRANCO AMEDEO

Data Udienza: 14/01/2014

SENTENZA
sul ricorso proposto da Granelli Davide, nato a Genova il 21.3.1986;
avverso la sentenza emessa il 10 novembre 2011 dalla corte d’appello di
Genova;
udita nella pubblica udienza del 14 gennaio 2014 la relazione fatta dal
Consigliere Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale
dott. Vincenzo Geraci, che ha concluso per l’estinzione del reato per prescrizione;
udito il difensore avv. Maria Carla Vecchi in sostituzione dell’avv. Andrea
Ventura;
Svolgimento del processo
Con sentenza del 12.5.2008 il tribunale di Chiavari assolse Granelli Davide dal contestato reato di cui all’art. 73 d.p.R. 309 del 1990, in relazione ad una
cessione di alcune dosi di hashish ad alcuni amici, perché il fatto non è previsto
dalla legge come reato.
In sostanza il tribunale ritenne che nella ipotesi in esame ricorrevano gli
estremi del c.d. consumo di gruppo.
A seguito di appello del Procuratore generale, la corte d’appello di Genova,
con la sentenza in epigrafe, dichiarò il Granelli colpevole del reato ascrittogli —
perché non sussistevano tutti gli elementi per aversi un consumo di gruppo — e
lo condannò alla pena di mesi 10 di reclusione ed € 2.700,00 di multa, concedendo le attenuanti generiche e quella di cui all’art. 73, quinto comma, d.p.R.
309 del 1990.
L’imputato, a mezzo dell’avv. Andrea Venazza e dell’avv. Angelo Paone, ller_
propone ricorso per cassazione deducendo:

i

1) erronea applicazione degli artt. 73 e 75 d.P.R. 309 del 1990 nel testo vigente all’epoca dei fatti, nonché travisamento della prova sul numero di cessioni
e sul loro quantitativo sulla base delle dichiarazioni dei testimoni.
2) in subordine, nullità della sentenza per violazione degli artt. 521 e 522
cod. proc. pen. per mancata correlazione fra imputazione e sentenza.
Motivi della decisione
Va preliminarmente osservato che i motivi di ricorso non possono ritenersi
manifestamente infondati. In ogni caso, la sentenza impugnata dovrebbe comunque essere annullata con rinvio per nuovo esame, in quanto ha dato rilievo
anche ad alcuni elementi che invece la sentenza delle Sezioni Unite 31.1.2013,
n. 25401, Galluccio, m. 255258, ha ritenuto irrilevanti ai fini della configurabilità della ipotesi di c.d. uso di gruppo.
Sennonché deve rilevarsi: – che il fatto è stato commesso il 14.1.2006; che deve pertanto applicarsi la normativa all’epoca in vigore, ossia antecedente
alle modifiche apportate dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49 all’art. 73 d.P.R. 9
ottobre 1990, n. 309; – che è stata ritenuta l’ipotesi lieve di cui all’art. 73, quinto
comma, d.p.R. 309 del 1990 e che si trattava di hashish; – che pertanto, tenuto
conto della pena edittale massima fissata dalla normativa applicabile nella specie, la prescrizione massima è di sette anni e mezzo; – che di conseguenza il reato si è prescritto il 14.7.2013, non risultando cause di sospensione della prescrizione.
Dagli atti non emergono in modo evidente cause di proscioglimento nel
merito.
La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio perché il reato è
estinto per prescrizione.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 14
gennaio 2014.

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