Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7250 del 14/01/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 7250 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

sul ricorso proposto dal P.G. presso la Corte d’Appello di Ancona nel
procedimento nei confronti di :
Poenaru Costinel, n. in Romania il 25/01/1988;

avverso la sentenza del Tribunale di Ancona in data 24/04/2012;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale V. Geraci, che ha concluso per l’annullamento con rinvio;

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Ancona ha condannato Poenaru Costinel alla pena di anni uno e
mesi quattro di reclusione ed euro 216.000 di multa per il reato di cui all’art. 291
bis del d.P.R. n. 43 del 1973 per avere introdotto chilogrammi 43,200 di tabacchi
lavorati esteri di contrabbando trasportandoli a bordo dell’autobus di linea Grecia
– Polonia, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti
alla circostanza aggravante di cui all’art. 291 ter del medesimo d. P.R.

Data Udienza: 14/01/2014

2. Ha proposto ricorso “per saltum” il Procuratore generale presso la Corte
d’appello di Ancona lamentando con un unico motivo l’inosservanza della legge
penale nella individuazione del trattamento sanzionatorio. Rileva che il reato di
contrabbando dei tabacchi lavorati esteri di cui al comma 1 è punito con una
multa di euro cinque per ogni grammo convenzionale di prodotto e con la

pena detentiva irrogata in quanto inferiore di un terzo al minimo edittale; né può
rilevare la quantificazione della pena indicata nella parte motivazionale in anni
due di reclusione ed euro 216.000 di multa posto che in caso di difformità con la
motivazione deve prevalere il dispositivo della sentenza, esso solo costituendo
attuazione della volontà della legge nel caso concreto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato posto che la sentenza impugnata ha irrogato una pena
detentiva di anni uno e mesi quattro di reclusione a fronte di una pena minima
edittale, prevista per il reato di cui all’art. 291 bis del d.P.R. cit., di anni due (le
circostanze attenuanti generiche sono state infatti considerate equivalenti, come
già detto sopra, alla contestata aggravante non avendo pertanto inciso sul
risultato finale). Né rileva il fatto che, in parte motiva, la stessa sentenza abbia
indicato la pena finale in anni due di reclusione, dovendo prevalere, secondo le
regole generali, la statuizione contenuta nel dispositivo quale atto con cui si
estrinseca la volontà della legge nel caso concreto (cfr., tra le tante, Sez. 5, n.
22736 del 23/03/2011, Corrado e altri, Rv. 250400, Sez. 2, n. 25530 del
20/05/2008, P.G. in proc. Laini, Rv. 240649).
E’ peraltro preclusa, a questa Corte, in adesione al principio già espresso da Sez.
6, n. 7194 del 08/02/2013, P.G. in proc. Mohuassine, Rv. 254500, la possibilità
di una rettificazione della sentenza con la sostituzione della pena inflitta dal
giudice di merito con altra pena determinata partendo dal limite edittale; e ciò
non solo perché si tratta di una modifica

in peius,

ma anche perché la

considerazione del diverso limite della pena base dalla quale partire nel computo
della sanzione da infliggere potrebbe giustificare anche una diversa valutazione
della connessa questione del bilanciamento delle circostanze, compito, questo, il
cui esercizio è precluso in questa sede.

reclusione da due anni a cinque anni conseguendone pertanto l’illegittimità della

Sicché, in definitiva, la sentenza impugnata va annullata con rinvio alla Corte
d’Appello di Ancona

ex

art. 569, comma 4, c.p.p., limitatamente alla

determinazione della pena.

P.Q.M.

limitatamente alla determinazione della pena.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2014

Il Con

,

Aie est.

Il Presidente

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Ancona

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