Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7250 del 04/12/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7250 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GENTILE DOMENICO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ARASI MASSIMO N. IL 10/06/1964
avverso la sentenza n. 88/2009 TRIBUNALE di REGGIO EMILIA, del
12/01/2009
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;
Data Udienza: 04/12/2012
Considerato:
ARASI MASSIMO
Ricorre
avverso la sentenza indicata in epigrafe e, chiedendone
l’annullamento, deduce che il giudice avrebbe dovuto prosciogliere ai sensi dell’art
129 cod. proc. pen
Il ricorso è, da un lato, privo della specificità prescritta dall’art. 581, lett. c) in
stabilito: “La sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle
parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento di cui all’art.129
cod. proc. pen., puo’ essere oggetto di controllo di legittimita’, sotto il profilo del
vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente
la sussistenza delle cause di non punibilità di cui all’art.129 succitato”. (Cass. pen.
sez. 3, 18.6.99, Bonacchi ed altro, 215071),
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata
inammissibile l’impugnazione; peraltro nella sentenza risulta verificata la
insussistenza di elementi che importino decisioni ex art. 129 c.p.p.;avendo il Gip ha
motivato osservando che la prova della responsabilità dell’imputato emergeva dalla
risultanze istruttorie, dando conto, con tale motivazione , di avere escluso la
possibilità di un proscioglimento ex art. 129 cpp;
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si
determina equitativamente in Euro 1500;
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1500 in favore della Cassa delle ammende
Roma, li 04.12.2012
relazione all’art. 591 c.p.p. e, dall’altro, manifestamente infondato; questa Corte ha