Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 725 del 25/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 725 Anno 2016
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CUPI HALIM N. IL 25/05/1981
ISTREFI DURO N. IL 09/06/1989
HALDEDA HEKURAN N. IL 22/01/1984
CERPIA KRISTIAN N. IL 08/04/1977
avverso la sentenza n. 3697/2014 GIP TRIBUNALE di BOLZANO, del
/14 / 2 0 14
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;

Data Udienza: 25/11/2015

158 Cerpia + 3

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’impugnazione è manifestamente infondata. Questa Corte ha ripetutamente affermato
il principio che l’obbligo della motivazione della sentenza non può non essere conformato alla
particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento: Io sviluppo delle linee
argomentative è necessariamente correlato all’esistenza dell’atto negoziale con cui l’imputato
dispensa l’accusa dall’onere di provare i fatti dedotti nell’imputazione. Ciò implica, tra l’altro, che
il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al richiamato art. 129 c.p.p.
deve essere accompagnato da una specifica motivazione solo nel caso in cui dagli atti o dalle
deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non
punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente
nella enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che
non ricorrono le condizioni per la pronunzia di proscioglimento ex art. 129 (Sez. un 27 marzo
1992, Di Benedetto; Sez. Un. 27 dicembre 1995, Serafino). Tale orientamento è stato
concordemente accolto dalla giurisprudenza successiva. Anche per ciò che riguarda gli altri tratti
significativi della decisione, che riguardano precipuamente la qualificazione giuridica del fatto,la
continuazione, l’esistenza e la comparazione delle circostanze, la congruítà della pena e la sua
sospensione, la costante giurisprudenza di questa Corte, nel solco delle enunciazioni delle
Sezioni unite, ha affermato che la motivazione può ben essere sintetica ed a struttura
enunciativa, purché risulti che il giudice abbia compiuto le pertinenti valutazioni. Né l’imputato
può avere interesse a lamentare una siffatta motivazione censurandola come insufficiente e
sollecitandone una più analitica, dal momento che la statuizione del giudice coincide
esattamente con la volontà pattizia del giudicabile.
D’altra parte, attesa la natura pattizia del rito, chi chiede la pena pattuita rinuncia ad
avvalersi della facoltà di contestare l’accusa. Ne consegue, come questa Corte ha più volte
avuto modo di affermare, che l’imputato non può prospettare con il ricorso per cassazione
censure che coinvolgono il patto dal medesimo accettato.
Nel caso di specie il giudice dà conto che, alla luce degli atti, la pena è correttamente
determinata e che non vi sono le condizioni per una diversa e più favorevole pronunzia.
I ricorso sono quindi inammissibili. Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la
condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore
della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1.500
ciascuno a titolo di sanzione pecuniaria.
PQM
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento
ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 1.500 ciascuno.
Roma 25 novembre 2015

Gli imputati
in epigrafe ricorrono per cassazione avverso la sentenza recante
applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. in ordine a numerosi furti aggravati.

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