Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 725 del 24/10/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 725 Anno 2017
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: D’ARRIGO COSIMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CALOGERO TEODOSIO N. IL 08/11/1969
avverso la sentenza n. 3846/2015 CORTE APPELLO di TORINO, del
11/01/2016
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. COSIMO D’ARRIGO;

Data Udienza: 24/10/2016

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

L’imputato deduce la mancanza di motivazione in relazione al motivo
d’appello concernente l’aumento di pena per la continuazione.
Si tratta di una censura inammissibile in quanto la corte d’appello ha
ampiamente motivato sulle ragioni che l’hanno indotta, in parziale accoglimento
dell’impugnazione proposta dall’imputato e in aderenza ai principi enunciati negli

valutazione unitaria formulata dalla corte di merito è espressiva anche di un
giudizio di congruità dell’aumento di pena per la continuazione e quindi comporta
l’implicito rigetto dell’appello sul punto.
Consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore
della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dai ricorso, si determina equitativamente in euro 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 2.000,00 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 24/10/2016.

artt. 132 e 133 cod. pen., a rivedere l’intero trattamento sanzionatorio. La

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