Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7249 del 14/01/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 7249 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: FRANCO AMEDEO

SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso
la corte d’appello di Ancona;
avverso la sentenza emessa il 22 marzo 2013 dal giudice del tribunale di
Urbino nei confronti di Pierucci Thomas;
udita nella pubblica udienza del 13 gennaio 2014 la relazione fatta dal
Consigliere Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale
dott. Vincenzo Geraci, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
Svolgimento de/processo
Con la sentenza in epigrafe il giudice del tribunale di Urbino dichiarò Pierucci Thomas colpevole del reato di cui all’art. 73, comma 1 bis, d.p.R. 309 del
1990, per avere detenuto a scopo di spaccio circa gr. 400 di sostanza stupefacente tipo
hashish e, riconosciuta l’attenuante di cui all’art. 73, quinto comma, d.p.R. 309 del
1990 e le attenuanti generiche, lo condannò alla pena di mesi 5 e giorni 10 di reclusione e di € 1.400,00 di multa (p.b. anni 1 e € 3.000, ridotti a mesi 8 ed € 2.100 ex art 62
bis, e quindi ridotti alla pena finale per il rito).
Il Procuratore generale della Repubblica presso la corte d’appello di Ancona propone ricorso per cassazione deducendo violazione dell’art. 73, quinto comma, d.p.R.
309 del 1990. Sostiene che l’attenuante del fatto lieve non poteva essere concessa in
considerazione del dato ponderale della sostanza in contestazione.
Motivi della decisione
Nella sentenza impugnata non è dato ravvisare alcuna violazione di legge
in quanto il giudice del merito ha fatto corretta applicazione della norma di cui
all’art. 73, quinto comma, d.p.R. 309 del 1990 e della giurisprudenza di questa

Data Udienza: 14/01/2014

Corte in proposito, secondo la quale il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi indicati dalla noma sia quelli concernenti l’azione, sia
quelli attinenti all’oggetto materiale.
Nella specie il giudice ha appunto effettuato compiutamente questa valutazione e di essa ha fornito congrua, specifica ed adeguata motivazione, avendo
invero ritenuto che l’attenuante dovesse essere concessa in considerazione della
scarsa potenzialità stupefacente (presenza del Delta 9 THC mediamente solo al
2,3%) accertata del perito d’ufficio e dovuta essenzialmente alle inidonee modalità di conservazione ed al lungo tempo di conservazione; della conseguente efficacia scarsamente drogante rispetto alle altre analoghe sostanze reperibili sul
mercato il che, unitamente alle inesperte modalità di conservazione, dimostrava
una scarsa potenzialità offensiva del delitto; del fatto che la condanna riguardava un solo tipo di sostanza; del comportamento collaborativo tenuto
dall’imputato nell’immediatezza del fatto.
A fronte di queste puntuali e specifiche considerazioni, riferite al caso
concreto in esame, il ricorso si limita a riportare alcune massime in astratto, che
riguardano differenti fattispecie concrete, ed i cui principi di diritto sono stati
comunque seguiti dal giudice a quo. Il ricorso, quindi, sotto la denuncia di una
violazione di legge, in realtà tende ad una nuova e diversa valutazione delle risultanze processuali riservata al giudice del merito e non consentita in questa
sede di legittimità.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione
dichiara inammissibile il ricorso del PG.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 14
gennaio 2014.

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