Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7249 del 04/12/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7249 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GENTILE DOMENICO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) PEDATA CAMILLO N. IL 17/10/1978
avverso la sentenza n. 3309/2010 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
28/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;
Data Udienza: 04/12/2012
Letti il ricorso ed i motivi proposti.
PEDATA CAMILLO
propone ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe :
MOTIVI ex art. 606 ,1° co , lett. b) e) c.p.p.
1)-omessa ovvero illogica motivazione nella parte in cui ha confermato la pena
irrogata in primo grado senza considerare gli elementi favorevoli all’imputato per
applicare una pena più mite;
CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorrente ripropone in questa sede motivi di impugnazione già avanzati in sede di
appello, lamentando la insufficiente risposta motivazionale della Corte territoriale.
In realtà la Corte di appello ha richiamato l’articolata e puntuale motivazione della
sentenza di primo grado, sicché appare del tutto legittima la motivazione stesa al
riguardo, con la decisiva argomentazione che la pena andava confermata, sia per la
gravità della condotta e sia per i precedenti penali dell’imputato;
-la sentenza impugnata ha fatto uso dei criteri di cui all’art. 133 c.p., ritenuti sufficienti
dalla Giurisprudenza di legittimità, per la congrua motivazione in termini di
determinazione della pena e di concessione delle attenuanti generiche; atteso che
riguardo alla pena si è richiamata la gravità del fatto e la personalità dell’imputato e
riguardo alle attenuanti generiche si è fatto riferimento ai numerosi e reiterati precedenti
penali dell’imputato, elementi indicati dall’art. 133 c.p., il cui apprezzamento
discrezionale, laddove supportato da una motivazione idonea non è censurabile in sede
di legittimità se congruamente motivato. (cassazione penale. sez. IV, 04 luglio 2006, n.
32290
I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell’art. 606 lette) c.p.p. sicchè
sono da ritenersi inammissibili, con condanna, ex art. 616 c.p.p. al pagamento delle
spese del procedimento, nonché —ravvisandosi profili di colpa — anche al pagamento
a favore della Cassa delle Ammende, della somma di €.1000,00 , così equitativamente
fissata in ragione dei motivi dedotti.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in camera di consiglio , il 04.12.2012
CONSIDERATO IN FATTO